I temi di NT+Modulo 24

Iva, il rompicapo della prova del trasporto sconta i ritardi nel recepimento delle regole Ue

I problemi di attuazione dei provvedimenti dell'Unione europea sul regime degli scambi di beni e servizi tra Stati diversi

di Raffaele Rizzardi


Siamo alla vigilia di importanti cambiamenti nel regime Iva degli scambi di beni e di servizi tra Stati diversi. L’Unione europea è intervenuta con provvedimenti in vigore dal 1° gennaio 2020, mentre altri – di cui si conosce già il testo - avrebbero dovuto avere effetto dal 1° gennaio 2021, termine differito di sei mesi a causa dell’emergenza Covid, per consentire agli Stati membri e ai contribuenti di mettere in atto le non semplici procedure operative e telematiche.

Non abbiamo invece testi definitivi degli atti normativi europei, ma solo proposte della Commissione e il parere del Parlamento europeo, per il big bang delle cessioni intraunionali B2B, la cui decorrenza era prevista per il 1° luglio 2022, ma che potrebbe slittare a gennaio dell'anno successivo.

La tecnica normativa europea e il suo raccordo con quella nazionale

Prima di esaminare gli atti già disponibili, dobbiamo formulare alcune puntualizzazioni di tecnica normativa.

Gli atti di maggior rilievo dell'Unione europea sono i regolamenti e le direttive. I regolamenti sono vere e proprie leggi, applicabili senza la necessità di una norma nazionale, che al più può disciplinare gli aspetti amministrativi, ma non la sostanza del provvedimento, come era accaduto per il regolamento Ce 1606/2002 sull'utilizzo dei principi contabili internazionali nei bilanci consolidati delle imprese quotate, ove il legislatore italiano aveva anche esercitato alcune opzioni.

Le direttive vedono come destinatari gli Stati membri, cui viene assegnato un termine per il recepimento nella propria legislazione. Nel caso di ritardo – purtroppo frequente per il nostro Paese e anche per le disposizioni di seguito in commento – occorre distinguere tra disposizioni che fissano regole precise e incondizionate, con «effetto diretto» anche se non recepite. Sono le direttive self executing.

Diverso è il caso delle disposizioni che danno delle facoltà («gli Stati membri possono»), la cui efficacia è subordinata all'adozione di una norma nel singolo Paese. Sono sicuramente self executing le disposizioni relative alla territorialità, che devono essere recepite simultaneamente in tutti gli Stati, pena il rischio di una doppia tassazione o di una doppia non tassazione.

Il precedente più illustre riguarda la direttiva sulle nuove regole di territorialità, 2008/8/Ce, in vigore dal 1° gennaio 2010, applicata nel nostro Paese in base a una circolare dell'Agenzia delle entrate, che dovrà tornare in argomento dopo il recepimento avvenuto con il Dlgs 11 febbraio 2010, n. 18, in quanto aveva qualificato a effetto diretto l'attuale disposizione dell'articolo 17, secondo comma, legge Iva, per l'acquisto di beni già esistenti in Italia o di servizi in reverse charge da soggetti anche titolari di partita Iva italiana, ma privi di stabile organizzazione. Si trattava infatti di una opzione dell'articolo 194 della direttiva 2006/112/CE.

I quick fixes

Questo termine, che sta a significare soluzioni rapide, quanto intermedie rispetto alle rilevanti novità dei prossimi anni, riguarda quattro argomenti di natura soprattutto operativa. Le disposizioni sono già in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, ma – come vedremo – l'iter normativo nazionale è ancora terribilmente indietro.
1) Call off stock – disciplina dell'invio e della ricezione di merce in base a contratto estimatorio, che cioè pur essendo già presso il cliente diventa di sua proprietà quando la preleva dal magazzino;
2) Chain transactions – quando vi è un solo trasporto a fronte di almeno due vendite (comprende le operazioni triangolari);
3) Rilevanza sostanziale dell'iscrizione al Vies (per contrastare la diversa interpretazione della Corte di Giustizia);
4) Prova del trasporto dei beni fuori dallo Stato del venditore.

Le prime tre disposizioni discendono dalla direttiva Ue 2018/1910, relativamente alla quale siamo ancora alla discussione parlamentare della delega in Commissione (disegno di legge 1721/S). Una volta approvata questa legge occorrerà poi passare al non breve iter dei decreti delegati. Per abbreviare questo procedimento, si è data notizia il 29 luglio 2020 che le disposizioni in esame verranno adottate nella legge europea, ma a tutt'oggi questo disegno di legge non risulta nemmeno presentato in Parlamento.

Il grande problema della prova del trasporto è trattato dal regolamento 2018/1912, che la Commissione ha illustrato in specifiche «note esplicative» che si occupano anche degli altri tre argomenti. Dal punto di vista operativo questi atti europei non sono stati di grande aiuto, così come riconosciuto dalla circolare 12/E del 12 maggio 2020, che richiama la prassi precedente. Forse non era il caso di intervenire su questo argomento, in discussione da quasi trent'anni e che sarà risolto – ingenerando altri problemi e ancor più complessi – con il regime definitivo in cui tutte le cessioni intraunionali dovrebbero essere imponibili.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24