Imposte

Iva sull’e-commerce, per Oss e Ioss versamenti senza compensazione

Il Dm Economia estende le modalità già previste per il regime Moss. L’eventuale eccedenza è rimborsabile entro 30 giorni sul conto indicato

Altro tassello per la riforma dell’Iva sull’e-commerce. Il Dm Economia 34847 del 12 luglio definisce le modalità di versamento dell’imposta per gli operatori italiani che aderiscono ai regimi speciali Oss e Ioss nonché le modalità di ripartizione, tra gli Stati membri di consumo, dell’Iva così versata.

È stato ripetuto più volte che il soggetto passivo che gestisce le transazioni di e-commerce tramite Oss ed Ioss versa l’Iva nello Stato in cui è identificato, applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Il versamento, da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione della fine del mese successivo al trimestre/mese di riferimento) va effettuato secondo le modalità, predisposte in origine per il regime Moss, di cui al Dm del 20 aprile 2015 emanato in attuazione del previgente articolo 74-octies. Di fatto, il nuovo Dm amplia la portata di tali disposizioni estendendole ai regimi Oss e Ioss. Sicché, i soggetti passivi che aderiscono all’Oss/Ioss potranno effettuare il versamento dell’imposta secondo due alternative: con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con le Entrate; mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia. È esclusa, invece, la possibilità di pagare ricorrendo alla compensazione. Sarà poi lo Stato italiano, in riferimento alle operazioni di e-commerce che partono dal nostro Paese, a trasferire al conto bancario indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento le somme versate dall’operatore che utilizza lo sportello unico (articolo 47-septies del regolamento Ue 904/2010, modificato dal regolamento 2017/2454).

Qualora l’ammontare dei versamenti effettuati dall’operatore risulti superiore all’Iva dovuta in base alla dichiarazione Oss/Ioss, l’eccedenza può essere rimborsata entro 30 giorni sul conto corrente indicato. Per i rimborsi tardivi maturano gli interessi in base all’articolo 38-bis3, comma 4, del Dpr 633/72.

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