Imposte

Iva sull’e-commerce, soglia unica per la tassazione a destino

Atteso in «Gazzetta Ufficiale» il Dlgs sulle regole in vigore dal prossimo 1° luglio

Atteso per martedì 15 giugno in «Gazzetta Ufficiale» il decreto di recepimento della direttiva e-commerce che dal 1° luglio modificherà le procedure nazionali e unionali per la gestione Iva delle operazioni commerciali on line. Il decreto, che per una volta, sarà tempestivo rispetto alla scadenza imposta dall’Ue adeguerà l’ordinamento interno alla direttiva 2017/2455/Ue, con l’introduzione di norme ad hoc e la parziale modifica di talune già esistenti, sia all’interno del decreto Iva Dpr 633/1972, nonché del decreto relativo alle operazioni intraunionali e ancora modifiche che interessano il decreto che regolamenta le sanzioni amministrative.

La disciplina che si applicherà dal 1° luglio 2021 riguarda le operazioni di vendite a distanza intracomunitarie di beni, le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi, le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno della Ue a soggetti consumatori privati facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche e le forniture di servizi a consumatori privati da parte di soggetti passivi non stabiliti nella Ue ovvero stabiliti nella Ue, ma non nello Stato membro di consumo.

Al fine di chiarire la portata delle misure applicabili alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, alle vendite a distanza di beni importati da paesi o territori terzi e alle operazioni realizzate tramite piattaforme elettroniche, tali operazioni sono state puntualmente definite all’interno del decreto Iva. Riguardo a tali ultime operazioni, per esempio, è stato introdotto il nuovo articolo 2-bis che individua le cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche e le ipotesi in cui tali interfacce sono considerate quali «fornitori presunti», con tutti gli adempimenti ad essi collegati.

L’esigenza di modificare le disposizioni della direttiva unionale e, conseguentemente della normativa interna, nascono dalla valutazione del Moss, procedura avviata sin dal 2015, e dalla crescita esponenziale delle attività di commercio elettronico e delle vendite a distanza dei beni, con le conseguenti esigenze di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle imprese di ridotte dimensioni e di proteggere, al contempo, il gettito fiscale dei diversi Stati membri.

Anzitutto, per ridurre gli adempimenti, è stata introdotta una soglia a livello unionale al di sotto della quale le operazioni restano imponibili ai fini Iva nello Stato di stabilimento del fornitore. Detta soglia, ad oggi già operativa per i servizi Tbe, entrerà in vigore il prossimo 1° luglio 2021 per le vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Il decreto appena pubblicato, quindi, interviene direttamente nell’art. 7-ocites del decreto Iva, introdotto lo scorso anno quale primo step per il recepimento della direttiva e-commerce, ampliando il novero delle operazioni per cui le regole sulla territorialità debbono tener conto della soglia dei 10mila euro, sia con riferimento alle prestazioni di servizi che con riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie di beni. Altro intervento di semplificazione riguarda l’eliminazione dell’obbligo di emissione della fattura per le operazioni effettuate nell’ambito del regime speciale e, qualora il fornitore / prestatore decida comunque di emetterla, è stato stabilito il criterio per cui lo stesso debba applicare le norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione.

Inoltre, il regime del Oss è stato esteso anche alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, prendendo il nome di regime speciale Ioss, cui si affianca la previsione di una esenzione da Iva per i beni dichiarati nell’ambito di questo regime speciale.

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