Adempimenti

Iva, ultimo appello per la dichiarazione tardiva entro lunedì 28 settembre

Se il modello si chiude senza imposte da versare, la sanzione ridotta per fruire del ravvedimento è di 25 euro (un decimo di 250 euro)

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Per la dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, il termine ordinario del 30 aprile 2020 è stato prorogato al 30 giugno 2020 (articolo 62, commi 1 e 6, del Dl 18/2020). I contribuenti, che non hanno ancora presentato la dichiarazione, hanno tempo fino a lunedì 28 settembre, per presentare il modello Iva 2020, con l’applicazione di una mini- sanzione. Sono infatti considerate valide le dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine di 90 giorni rispetto alla scadenza originaria. Considerata la sospensione dell’adempimento, che è stato prorogato al 30 giugno 2020, i 90 giorni scadono il 28 settembre 2020. Se la dichiarazione si chiude senza imposte da versare, la sanzione ridotta per fruire del ravvedimento è di 25 euro (un decimo di 250 euro). La dichiarazione presentata dopo il 28 settembre 2020 si considera omessa.

Pagamenti Iva senza bussola

Il saldo annuale Iva per il 2019 poteva essere versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2020, per il 2019, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020. Per l’agenzia delle Entrate, circolare 25/E del 20 agosto 2020, il contribuente che, pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del versamento del saldo Iva per il 2019, in scadenza ordinaria al 16 marzo 2020, ha comunque versato la prima rata, ma non anche quelle in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, potrà, al pari del contribuente che non ha legittimamente versato nulla a marzo 2020, versare ciò che residua del debito annuale Iva in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (termine scaduto), o a rate fino a un massimo di 4 mensili di pari importo, con il versamento della prima rata a partire dal 16 settembre. Il contribuente che, invece, ha versato la prima rata a marzo 2020, perché escluso dalla sospensione dei versamenti di marzo 2020 disposta dalle norme emanate a seguito del Covid – 19, detto coronavirus, e ha invece beneficiato, avendone i requisiti, della sospensione disposta per i mesi di aprile e maggio 2020, dovrà versare nei termini ordinari le rate che residuano, avendo potuto rinviare al 16 settembre 2020 il versamento delle sole rate sospese di aprile e maggio 2020.

In tali casi è applicabile l’articolo 97 del Dl 104 del 2020, che ha previsto, in alternativa, che i versamenti sospesi possono essere effettuati, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (termine scaduto), o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dalla stessa data. Il restante 50% può essere versato, sempre ratealmente, sino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021, che slitta a lunedì 18 gennaio 2021.

Chi ha beneficiato della proroga

I contribuenti, che non hanno pagato il saldo Iva del 2019 entro il 16 marzo 2020, devono verificare se hanno diritto a qualche proroga, per evitare la maggiorazione dello 0,40%. Tra i contribuenti che hanno beneficiato della proroga del saldo Iva 2019 rientrano, ad esempio, gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per i quali sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi, tra l’altro, all’Iva, e, quindi, anche al saldo Iva 2019, in scadenza ordinaria al 16 marzo 2020. Questi contribuenti possono eseguire il pagamento, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (termine scaduto) o a rate, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, a rate, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021, sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio.

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