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Iva versata per errore, la chance del rimborso con la dichiarazione annuale

La richiesta di restituzione dell’importo non dovutoUn dipendente dell’ufficio amministrativo di una Srl ha per errore fatto pagare un importo consistente per il mese di agosto 2021 con riferimento alla liquidazione Iva il cui importo risultava a credito anziché a debito. Si chiede qual è la procedura più rapida per ottenere tale somma versata per errore a rimborso oppure se è obbligatorio aspettare la presentazione della dichiarazione Iva 2022 per l’anno 2021 e se per la fattispecie in questione occorre apporre il visto di conformità e/o il rilascio di una fideiussione? M. M. – Perugia

di Rosanna Acierno

La domanda

Un dipendente dell’ufficio amministrativo di una Srl ha per errore fatto pagare un importo consistente per il mese di agosto 2021 con riferimento alla liquidazione Iva il cui importo risultava a credito anziché a debito. Si chiede qual è la procedura più rapida per ottenere tale somma versata per errore a rimborso oppure se è obbligatorio aspettare la presentazione della dichiarazione Iva 2022 per l’anno 2021 e se per la fattispecie in questione occorre apporre il visto di conformità e/o il rilascio di una fideiussione?
M. M. – Perugia

Nel caso prospettato, è necessario procedere con la richiesta di rimborso in sede di dichiarazione Iva annuale. Sul punto si precisa che le eccedenze di credito Iva emergenti dalla dichiarazione annuale possono essere chieste a rimborso senza formalità ulteriori, se di importo inferiore a 30mila euro.
Per le eccedenze di credito Iva di importo superiore a 30mila euro, invece, i rimborsi sono eseguiti mediante apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione (oppure, in alternativa, mediante apposita sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti) e rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto di specifici requisiti economico-patrimoniali, laddove il richiedente non verta in una delle situazioni di cui all’articolo 38 bis, comma 4 del decreto Iva, Dpr 633/1972.
In alternativa al rimborso, nel caso prospettato, l’eccedenza Iva potrà essere recuperata in sede di dichiarazione Iva annuale, compilando in il rigo VL30 campo 3 e compensando poi “orizzontalmente” il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale con eventuali debiti fiscali o contributivi a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di imposta nel quale l’ammontare in eccesso è stato versato (nel caso specifico, dal 1° gennaio 2022). In tale ultimo caso, si ricorda che, a norma dell’articolo 10 del decreto legge 78/2009, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 50/2017, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale mediante modello F24, vi è l’obbligo di chiedere l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (o la sottoscrizione da parte dell’organo di revisione legale dei conti), qualora la compensazione abbia ad oggetto crediti di importo superiore a 5mila euro annui. Il limite non riguarda l’ammontare totale del credito Iva annuale, ma l’importo che viene utilizzato in compensazione “orizzontale” nel modello F24; pertanto, il soggetto passivo che intende utilizzare il credito Iva annuale in compensazione “orizzontale” senza superare il limite, può presentare la dichiarazione Iva senza visto di conformità (o sottoscrizione alternativa). In ogni caso, a norma dell’articolo 9 bis, comma 11, lettera b) del decreto legge 50/2017, è previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, per i crediti Iva di importo non superiore a 50mila euro annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano i diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (”Isa”) individuati dai provvedimenti dell’agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, n. 126200, del 30 aprile 2020, n. 183037 e del 26 aprile 2021, n. 103206.

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