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L’abuso edilizio su una unità distaccata non impedisce l’agevolazione 110%

In merito agli abusi edilizi e alle agevolazioni fiscali, di cui all’articolo 49 del Dpr 380/2001, la norma dispone che: «gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti». Nel caso di due unità immobiliari urbane, abitazione principale e box auto, distintamente accatastate con categorie A/3 e C/6, fisicamente distaccati, ma comunicanti per mezzo dell’area cortilizia, in presenza di interventi abusivi non sanabili realizzati sul fabbricato pertinenziale categoria C/6, essi inibiscono la fruizione di agevolazioni fiscali (esempio, superbonus 110 per cento) anche agli interventi aventi ad oggetto esclusivamente il fabbricato principale categoria A/3, posto che quest’ultimo è conforme alla normativa urbanistica? P. T. – Forlì

di Silvio Rivetti

La domanda

In merito agli abusi edilizi e alle agevolazioni fiscali, di cui all’articolo 49 del Dpr 380/2001, la norma dispone che: «gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti». Nel caso di due unità immobiliari urbane, abitazione principale e box auto, distintamente accatastate con categorie A/3 e C/6, fisicamente distaccati, ma comunicanti per mezzo dell’area cortilizia, in presenza di interventi abusivi non sanabili realizzati sul fabbricato pertinenziale categoria C/6, essi inibiscono la fruizione di agevolazioni fiscali (esempio, superbonus 110 per cento) anche agli interventi aventi ad oggetto esclusivamente il fabbricato principale categoria A/3, posto che quest’ultimo è conforme alla normativa urbanistica?
P. T. – Forlì

Le eventuali irregolarità urbanistiche in capo ad edifici che non sono oggetto degli interventi agevolati al 110% non impediscono la fruizione dell’agevolazione. L’articolo 119 del decreto legge 34/2020, al suo comma 13-ter, dispone infatti testualmente che le asseverazioni in merito allo stato legittimo degli immobili ex articolo 9-bis, del Dpr 380/2001, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai lavori. E se il quesito si ponesse riguardo non a un condominio, ma a un edificio unifamiliare servito da una pertinenza posta in un edificio separato e non oggetto degli interventi, la conclusione non muterebbe. Il presupposto per la corretta fruizione dell’agevolazione fiscale, infatti, è che l’unità immobiliare oggetto degli interventi non debba presentare irregolarità urbanistiche: ed eventuali abusi edilizi realizzati esclusivamente su un’unità pertinenziale separata ed autonoma non rilevano in capo a quella residenziale. Questo, sempreché l’abuso non sia configurabile in relazione all’intero complesso immobiliare, o non faccia parte di un’alterazione più complessiva del territorio e del carico urbanistico.

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