L’accantonamento nel fondo rischi legali non è deducibile

La risposta è negativa a entrambe le domande. L’accantonamento a un fondo rischi controversie legali non è deducibile ai sensi dell’articolo 107 del Tuir (Dpr 917/1986) indipendentemente dalla forma del bilancio adottata (sia questo ordinario, abbreviato o micro impresa). Il comma 4 dell’articolo 107 citato prevede che «non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo» del Tuir comportando pertanto l’indeducibilità dell’accantonamento a fondo rischi controversie legali non espressamente previsto dalle norme del Tuir. Dal punto di vista civilistico il relativo accantonamento avverrà nella voce B7) del conto economico con obbligo di effettuare una ripresa in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Al verificarsi del rischio si potrà dedurre la relativa componente. Da ultimo il lettore deve valutare, anche nella predisposizione di un bilancio micro, se vi siano i presupposti per l’iscrizione della fiscalità differita ai sensi del principio contabile Oic 25.
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