Controlli e liti

L’accertamento annullato alla società modifica anche la pretesa verso i soci

L’unicità del fatto che forma la pretesa verso la società produce la rettifica ai soci

di Laura Ambrosi

L’annullamento dell’atto di accertamento della società di persone comporta la modifica della pretesa in capo ai soci anche quando il provvedimento a essi notificato è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ ordinanza 39817/2021 .

La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento notificato a una società di persone con il quale venivano rettificati i redditi e il volume di affari dichiarati in relazione ad alcuni immobili di proprietà. Parallelamente venivano notificati anche i provvedimenti ai soci per la tassazione per trasparenza dei maggiori valori rispetto alle quote di partecipazione. Tutti i contribuenti ricorrevano avverso gli atti impositivi che venivano confermati in grado di appello. La decisione veniva così impugnata in Cassazione soltanto da alcuni, lamentando un’errata applicazione delle regole contabili sulle rimanenze di immobili.

I giudici di legittimità, sul punto, hanno confermato l’errore della Ctr, accogliendo il ricorso proposto dalla società. In tale contesto, la Suprema Corte ha affrontato la “sorte” degli atti emessi in capo ai soci, alcuni dei quali erano divenuti definitivi. Più precisamente è stato rilevato che la tassazione dei redditi per trasparenza e il litisconsorzio tra società e soci, comporta la necessità di garantire la massima omogeneità e coordinamento tra i risultati processuali, evitando contrasti di giudicati. Da ciò consegue che il ricorso, benché proposto da uno o più obbligati, debba avere a oggetto la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dell’atto impositivo.

Pertanto, essendo un unico fatto costitutivo di tutte le rettifiche ai soci, è irrilevante la definitività del provvedimento alle persone fisiche, le quali sono sempre chiamate in causa anche quando i termini sono ormai decaduti, con l’unico limite della irripetibilità di quanto già corrisposto. È stato così affermato il principio secondo cui in caso di redditi tassati per trasparenza, dall’unicità del fatto costitutivo della pretesa impositiva della società deriva la rettifica in capo soci con la conseguenza che l’annullamento dell’atto di accertamento dell’ente ha effetto anche sulle parti della sentenza relative ai soci e ciò anche quando siano definitive per non essere state autonomamente impugnate.

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