Controlli e liti

L’accertamento bancario può dribblare il contraddittorio

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di Roberto Bianchi

Nell’ambito dell’accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile attraverso l’impiego delle movimentazioni bancarie, non è asservita al contraddittorio con il contribuente durante la fase amministrativa in quanto, l’invito a fornire informazioni, notizie e delucidazioni afferenti alle operazioni riportate sui conti bancari rappresenta, per l’Amministrazione finanziaria, una mera facoltà esercitabile in totale discrezionalità e pertanto, non raffigurando in nessun caso un vincolo, il suo mancato esercizio non comporta alcuna illegittimità in merito alla rettifica operata quale risultanza dei correlati accertamenti. A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l’ ordinanza 12999/2018 .
La Ctr della Liguria ha accolto gli appelli incidentali di una s.r.l. avverso le sentenze della Ctp che hanno accolto i ricorsi della società contro gli avvisi di accertamento per imposte dirette e Iva. La Ctr ha osservato in particolare che, gli atti impositivi impugnati, dovevano considerarsi invalidi per la parte relativa all’imputazione dei versamenti e dei prelevamenti risultanti dai conti bancari di un socio, in quanto non risultava rispettato il principio del contraddittorio endoprocedimentale.
Avverso tale decisione l’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, ex articolo 360, comma 1, n. 3, Codice di procedura civile, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 12, comma 7 della legge 212/2000 e dell’articolo 2697 del Codice civile, in quanto la Ctr ha affermato l’illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati nella parte in cui si fondano sugli accertamenti bancari espletati sui conti di un socio della società verificata, riscontrando la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
A parere del Collegio di legittimità il ricorso è fondato in quanto la Suprema Corte ha in passato affermato che, in tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente in quanto, l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti, costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità e non un obbligo e pertanto, dal mancato esercizio di tale facoltà, non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti (Cassazione, sezione 5 , sentenza 25770/2014).
I Giudici del Palazzaccio hanno inoltre affermato in passato che, nell’ambito di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, a condizione che il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e che non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cassazione, sezioni unite, sentenza 24823/2015).
A parere del Collegio di legittimità la sentenza d’appello è risultata inoltre complessivamente contrastante con la “presunzione legale” sancita ex articolo 32, comma 1, n. 1 del Dpr 600/1973 e, di conseguenza, anche con la regola generale codicistica sull’onere probatorio di cui all’art. 2697 Codice civile.
Tuttavia le norme dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 non disciplinano alcuna presunzione legale ma semplicemente i risultati dell’attività conoscitiva derivante dalle indagini finanziarie, i quali devono necessariamente essere fatti confluire nell’atto di accertamento, secondo le disposizioni regolatrici di quest’ultimo.

Cassazione civile, sezione VI, ordinanza 12999 del 24 maggio 2018

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