Diritto

L’accesso del fideiussore alla ristrutturazione resta ancora un rebus

Può il fideiussore essere considerato consumatore e come tale accedere alla procedura di sovraindebitamento riservata ai soli consumatori, vale a dire alla ristrutturazione dei debiti? La questione non viene risolta dal Codice della crisi, e quindi potrebbe rimanere aperto il dibattito giurisprudenziale precedente.

Secondo un primo orientamento, riconducibile alla tesi del cosiddetto imprenditore o professionista “di rimbalzo”, o “di riflesso”, la natura imprenditoriale o professionale del debitore garantito conferirebbe automaticamente un’identica natura anche al garante, escludendololo dall’accesso alla procedura. Secondo questo orientamento, in altre parole, tutto dipenderebbe dalla natura dei debiti del soggetto garantito: se tali debiti fossero stati contratti per far fronte a scopi imprenditoriali o professionali, il fideiussore per definizione andrebbe considerato imprenditore o professionista, indipendentemente da qualunque altra considerazione.

Un secondo orientamento, ispirato alla tesi cosiddetta funzionalistica, sostiene invece che il fideiussore potrebbe sempre accedere alla procedura riservata ai consumatori, al di là della natura dei debiti garantiti, semplicemente a patto di aver prestato la garanzia per ragioni estranee a qualsiasi attività imprenditoriale o professionale. Quello che conta, secondo questo orientamento, è verificare per quale scopo i debiti siano stati contratti non dal debitore garantito, ma dal garante.

La giurisprudenza antecedente al Codice della crisi era divisa fra l’uno e l’altro di questi orientamenti. Il Tribunale di Milano, ad esempio, in un caso del 2015 riguardante un soggetto il cui indebitamento derivava in larga parte da una fideiussione prestata a favore di una società della quale quel soggetto era stato fino a poco tempo prima sia unico socio che unico amministratore, aveva ritenuto inammissibile la domanda dando atto di voler accedere alla tesi “del rimbalzo”. E nello stesso senso si era pronunciato il Tribunale di Bergamo in un caso del 2014, riguardante un soggetto la cui esposizione debitoria era quasi interamente derivante dall’escussione delle garanzie che quel soggetto aveva prestato a favore di una società di cui era socio al 50 per cento.

Ma la tesi funzionalistica è stata fatta propria sia dalla Corte di Giustizia europea sia dalla Cassazione, dalle quali proviene l’invito – al quale è auspicabile che la giurisprudenza voglia conformarsi anche per il futuro – ad applicare una giustizia del caso concreto, al di là dei formalismi automatici ai quali invece potrebbe indurre la tesi del rimbalzo rigidamente interpretata.

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