Adempimenti

L’acconto Irap non versato complica i modelli dichiarativi 2021

Compilazioni e versamenti sono influenzati dalle modifiche del Dl Rilancio. Chi ha fruito della proroga può applicare il metodo previsionale a consuntivo

di Stefano Vignoli

A un mese dalla prima scadenza utile per il pagamento del saldo imposte 2020 e primo acconto 2021, molte imprese e professionisti, nonché i loro consulenti, sono alle prese con alcune criticità relative all’Irap. Versamenti e modelli dichiarativi sono infatti influenzati dalle modifiche dell’articolo 24 del Dl Rilancio 34/20, che ha previsto la cancellazione:
● del saldo dell’Irap relativa al periodo d’imposta 2019 (cioè il periodo in corso al 31 dicembre 2019);

● della prima rata di acconto, pari al 40% dell’intero acconto dovuto per il periodo d’imposta 2020 (e che sale al 50% per i “soggetti Isa”).

Agevolazioni e limiti

L’esonero del versamento è rivolto a contribuenti con volume di ricavi (o compensi) non superiore a 250 milioni di euro nel 2019, esclusi imprese di assicurazione, banche e altri intermediari finanziari (o società di partecipazione), oltre ad amministrazioni ed enti pubblici.

L’agevolazione si applica nel rispetto della disciplina del Temporary framework comunitario sulla base del limite aggiornato in 1,8 milioni di euro per la generalità delle imprese; limite che, nel caso di gruppo, è da applicare cumulativamente a tutte le imprese che vi appartengono (circolare della Presidenza del Consiglio del 18 giugno 2020, resa pubblica il 27 ottobre 2020).

Per le imprese che abbiano sconfinato – allo stato attuale – è comunque possibile rimediare entro il 30 settembre 2021 (ultima proroga), versando il saldo 2019 e/o il primo acconto 2020, senza interessi e sanzioni, al fine di rientrare nel limite degli 1,8 milioni di euro.

Circa la cancellazione del primo acconto 2020, la circolare 27/E/2020 ha chiarito che l’importo cancellato è pari al minore tra:
1. l’acconto calcolato sulla base del metodo storico, ovvero 40% (50% per gli Isa ) dell’imposta dovuta per il 2019, riportato nel rigo IR21 del modello Irap 2020;
2. l’acconto calcolato sulla base del metodo previsionale, pari al 40% (o 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il 2020 (rigo IR21 di Irap 2021).

Versamenti e scomputi

Per chi ha beneficiato della proroga dei versamenti al 30 aprile 2021 (ad esempio, i soggetti Isa con calo del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020), o per chi ha tempo fino al prossimo 30 settembre per rientrare nei limiti comunitari sugli aiuti di Stato, è (stato) possibile applicare il metodo previsionale a consuntivo, potendo già conoscere il carico impositivo effettivamente gravante sull’impresa.

Si ricorda inoltre che, per effetto dell’articolo 20 del Dl 23/20, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non è sanzionato l’insufficiente versamento delle imposte, purché l’importo corrisposto non sia inferiore all’80% di quanto dovuto in base al metodo previsionale.

Non è però chiaro se tale agevolazione, che rileva ai fini Irap, valga anche per chi ha beneficiato della cancellazione del primo acconto. Si pensi a un soggetto Isa con Irap pari a 100 nel 2020 (importo inferiore al 2019) che abbia versato il secondo acconto per 30: in questo caso, l’acconto figurativo cancellato è pari a 50 e il saldo pari a 20. Dal tenore della norma sembra possibile versare 20 senza interessi e sanzioni; ma, al tempo stesso, il titolo del citato articolo 20 («Metodo previsionale acconti giugno») lascia incertezze sulla possibilità di applicare il “ravvedimento gratuito”.

Un caso a parte è rappresentato dalle attività avviate nel corso del 2020: in assenza di interpretazioni da parte dell’Agenzia, pare che l’Irap 2020 sia interamente dovuta senza possibilità di scomputo del primo acconto non versato (in quanto non dovuto su base storica). E la stessa conclusione si ritiene valga anche per i contribuenti che non hanno avuto base imponibile Irap nel 2019, ma hanno Irap da versare per il 2020.

Ai fini della compilazione della dichiarazione Irap occorre riportare nel quadro IR25, colonna 2, il primo acconto “figurativo” 2020 non versato. L’acconto cancellato dovrà inoltre essere indicato nella sezione XVIII «Aiuti di Stato» al rigo IS 201.

GLI ESEMPI

1) Soggetto non Isa

Un soggetto non Isa versa nel 2019 acconti d’imposta per 900 e rileva Irap 2019 pari a 1.000, beneficiando della cancellazione del saldo di 100.
Nel 2020 versa il secondo acconto su base storica per 600, rilevando un’imposta di competenza pari a 700.
Poiché l’imposta 2020 risulta inferiore al 2019, l’acconto “figurativo” cancellato è 280 (40% di 700) e dalla dichiarazione Irap 2021 emergerà un credito di 180.

2) Soggetto Isa

Un soggetto Isa versa, per il periodo d’imposta 2019, acconti per 1.200 rilevando un credito di 200 (Irap pari a 1.000).
Nel 2020 versa su base storica il secondo acconto per 300 (che, con il credito non utilizzato di 200, corrisponde al 50% dell’imposta dovuta per il 2019).
Dal modello Irap 2021, rigo IR21, emerge Irap di 1.100: il contribuente sarà tenuto a versare il saldo pari a 100.

3) Società del 2020

Una società costituita nel 2020 per il primo periodo di imposta rileva Irap per 1.000.
Per chi ha avviato l’attività nel 2020, senza base imponibile nel 2019, in carenza di acconti versati non pare sia possibile scomputare neanche l’acconto figurativo.
Occorrerà versare il saldo di 1.000 non compilando il rigo IR25 e il quadro relativo agli aiuti di Stato, in quanto non sarà possibile scomputare l’acconto figurativo.

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