Controlli e liti

L’accordo blocca la chiusura liti

di Luigi Lovecchio

Le conciliazioni e le mediazioni che si perfezionano prima della presentazione dell’istanza di definizione delle liti pendenti impediscono l’accesso alla sanatoria . Lo stesso dicasi per le sentenze della Corte di cassazione.

Sono invece ininfluenti sia le sentenze depositate prima che dopo il 24 aprile scorso. La circolare n. 22 delle Entrate fa chiarezza sui profili di ammissibilità delle istanze e sui rapporti con le pronunce dei giudici.

Il giudicato

La definizione non è possibile in primo luogo con riferimento alle sentenze passate in giudicato prima del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore dell’articolo 11 del decreto legge 50/2017). Al contrario, il perfezionamento della sanatoria, come prevede la legge, prevale su tutte le sentenze non passate in giudicato alla medesima data.

Osserva in proposito la circolare che lo stesso effetto di prevalenza si verifica anche (a maggior ragione) per le sentenze depositate dopo il 24 aprile. Consegue da ciò che trova convenienza chi non ha chiesto la sospensione del procedimento giudiziale, in attesa di vederne l’esito e valutare quindi l’opportunità della sanatoria. Una volta chiusa la definizione non rileva il fatto che nel frattempo la sentenza sia divenuta definitiva.

Si pensi a una sentenza di secondo grado che sia stata depositata ad esempio il 15 giugno scorso. La scadenza per la proposizione dell’appello è il 15 gennaio 2018, calcolata tenendo conto del periodo feriale ma non della sospensione legale dei termini, che nel caso di specie non opera. In tale situazione, il pagamento del 40 per cento del dovuto, unitamente alla presentazione dell’istanza, consente di superare del tutto gli effetti della pronuncia, seppure pubblicata dopo il 24 aprile.

Mediazioni e conciliazioni

Ci sono tuttavia delle cause ostative che rilevano alla data di presentazione della domanda e non a quella di entrata in vigore del decreto. La prima tipologia riguarda le mediazioni e le conciliazioni concluse medio tempore. A tale riguardo, la circolare conferma che la condizione di pendenza del ricorso al 24 aprile sussiste anche per le procedure ancora in fase di reclamo. Vale infatti ricordare che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il reclamo è introdotto direttamente con il ricorso e non è più oggetto di una «istanza amministrativa». Ne consegue che se alla suddetta data pendevano ancora i 90 giorni di durata della speciale procedura deflattiva la sanatoria è comunque ammissibile.

Viene inoltre correttamente osservato che se prima della presentazione della domanda è stata conclusa mediazione o conciliazione la controversia non può più essere definita. In proposito, si ricorda che ai fini del perfezionamento della mediazione occorre il pagamento della prima o unica rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione, mentre la conciliazione si perfeziona solo con la sottoscrizione.

Sentenze di Cassazione

Altra eccezione riguarda le sentenze di Cassazione che decidono senza rinvio e che vengono depositate prima del buon esito della sanatoria. In proposito, le Entrate rilevano che per evitare tale effetto, il contribuente ben potrebbe avanzare istanza di sospensione del procedimento. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’udienza di discussione si fosse già tenuta al 24 aprile scorso e si è in attesa del deposito della sentenza, una simile facoltà risulta a evidenza preclusa.

Ne deriva una palese disparità di trattamento determinata da circostanze del tutto accidentali. Da un lato, rileva la maggiore o minore rapidità nella scrittura della sentenza. Dall’altro, ed è più grave, è decisiva la tempistica di elaborazione dei modelli di istanza e dei codici di versamento da parte dell’agenzia delle Entrate, che si è conclusa solo i primi di agosto.

Ad ogni buon conto, è chiaro che tutti coloro che temono di subire una sentenza negativa della Suprema corte devono affrettare i tempi. Allo scopo, peraltro, occorre non solo la trasmissione della domanda, ma anche il pagamento della somma della definizione.

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