Adempimenti

L’accordo preventivo con il Fisco chiude i conti anche per il passato

La legge 178/2020 consente di far retroagire gli effetti degli Apa ai periodi di imposta per i quali non è ancora venuto meno il potere accertativo

di Massimo Bellini e Luca Tortorella

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) introduce la possibilità di far retroagire gli effetti degli accordi preventivi Apa ai periodi di imposta per i quali non è ancora venuto meno il potere accertativo dell’ufficio.

Lo strumento del roll-back è già previsto dalla normativa attualmente in vigore, con modalità diverse a seconda che l’accordo sia di tipo unilaterale oppure bilaterale/multilaterale. Per gli accordi unilaterali il contribuente ha facoltà di far retroagire gli effetti alla data dell’istanza mentre per le procedure bilaterali/multilaterali l’accordo è già valido da tale data. In entrambi i casi non è possibile far valere gli effetti per periodi precedenti a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza. La nuova versione dell’articolo 31-ter del Dpr 600/1973 consente invece la retrodatazione alle annualità per le quali non è decorso il termine per l’accertamento, di norma entro il quinto anno precedente a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Il requisito principale per poter optare per il roll-back resta invariato: le condizioni di fatto e di diritto concordate in sede di Apa devono essere valide anche per gli anni precedenti. Inoltre per tali annualità non devono essere già iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Per le sole procedure bilaterali e multilaterali il contribuente deve fare espressa richiesta di roll-back nell’istanza di accesso all’Apa e l’estensione agli anni precedenti deve essere concordata anche dalle autorità competenti degli stati esteri. In continuità con la norma attualmente in vigore, il nuovo articolo 31-ter specifica che ove si rendesse necessario rettificare la posizione sugli anni pregressi, il contribuente dovrà effettuare un ravvedimento operoso, ovvero presentare una dichiarazione integrativa in base all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 senza l’applicazione delle eventuali sanzioni.

Sarebbe utile definire in futuro delle linee guida per l’applicazione del roll-back. È vero che gli Apa sono fattuali per cui non è agevole generalizzare i principi, tuttavia alcune indicazioni ad esempio per l’utilizzo dei benchmark sarebbero di aiuto (es. si può utilizzare lo stesso benchmark dell’accordo? si possono semplicemente aggiornare i dati finanziari? etc.)

L’altra novità riguarda gli Apa bilaterali e multilaterali, per cui è previsto che il contribuente che intende avviare una procedura di accordo preventivo deve versare una commissione di ingresso variabile da 10mila a 50mila euro, da calcolare in base al fatturato del gruppo. Tali commissioni sono ridotte alla metà in caso di richiesta di rinnovo di un accordo già sottoscritto. La ratio della norma è di suddividere le spese sostenute dall’amministrazione finanziaria per la gestione delle procedure con i contribuenti. Non è tuttavia al momento specificato a quale anno debba fare riferimento il fatturato del gruppo. Il pagamento è condizione per l’ammissibilità dell’istanza per cui non sembra dovuto per le procedure già ammesse ed attualmente in corso, ma è auspicabile una conferma. Per gli aspetti operativi la norma rimanda a un provvedimento delle Entrate.

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