Contabilità

L’accordo sul risarcimento danni non genera una plusvalenza

Secondo l’agenzia delle Entrate le somme da transazione vanno classificate come sopravvenienza attiva imponibile

di Franco Roscini Vitali

La somma percepita in esecuzione di un accordo transattivo è volta a ristorare un danno diverso dalla perdita di valore delle azioni.

La Risposta 254 dell'Agenzia delle entrate risponde negativamente alla richiesta di una società, che redige il bilancio in base ai principi contabili internazionali, che intendeva considerare la somma percepita a seguito di un accordo transattivo alla stregua di una plusvalenza di cui all’articolo 86 del Tuir, ricorrendone i presupposti, esente ai sensi del successivo articolo 87.

A parere della società, dovrebbe essere riconosciuto il regime fiscale previsto dalle plusvalenze, data la sostanziale identità tra risarcimento e plusvalenza.

Pertanto, si dovrebbe assicurare un trattamento omogeneo tra plusvalenza non realizzata a seguito della complessa vicenda e susseguente risarcimento del mancato reddito. La società richiama l’articolo 6, comma 2, Tuir che afferma il principio generale di sostituzione dei redditi.

L’Agenzia non concorda con la soluzione proposta e precisa che, nel caso in questione, originato da un contenzioso, non si è in presenza di una perdita di valore o danneggiamento delle partecipazioni in quanto le stesse sono state vendute nelle more del contenzioso, realizzando un prezzo inferiore rispetto a quello originario a causa dell’andamento negativo della società partecipata.

Pertanto l'articolo 86, comma 1, lettera b) del Tuir, eventualmente in combinato disposto dell'articolo 87, è applicabile con riferimento alla vendita.

Invece, il conseguimento della somma nell’ambito dell’accordo transattivo, volta a risarcire l’originario inadempimento contrattuale, costituisce sopravvenienza attiva imponibile in base all’articolo 88, comma 3, lettera a), in quanto risarcisce un danno diverso da quello considerato all'articolo 86, comma 1, lettera b).

Il parere negativo in merito alla qualificazione come plusvalenza patrimoniale della somma incassata dalla società a seguito della transazione assorbe il parere in merito alla possibilità di applicazione del regime di esenzione pex di cui all’articolo 87.

Parere favorevole alla soluzione prospettata da una società, non micro impresa che redige il bilancio in base ai principi contabili nazionali, nella Risposta 253 che si occupa dell'imputazione di componenti di reddito.

La società chiedeva di conoscere il corretto trattamento contabile, relativamente all'imputazione temporale, di ricavi e costi relativi alle forniture di licenze d'uso annuali e pluriennali, nonché delle prestazioni di servizi opzionali, al fine della determinazione della base imponibile Ires e Irap.

La risposta dell’Agenzia, favorevole alla soluzione prospettata, richiama il concetto di ultimazione dei servizi.

Dall’esame delle clausole contrattuali non sono previste durate contrattuali superiori all'anno: tale facoltà è accordata solo come strategia commerciale concessa ed è valida solo a fronte di approvazione preventiva.

Nel caso in oggetto, come in tutte le altre situazioni simili, la soluzione è data dal contenuto del contratto, la cui lettura è imprescindibile.

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