Finanza

L’accordo di ristrutturazione non blocca il bonus investimenti

L’interpello 719 chiarisce che la procedura non è ostativa: stessa conclusione anche per il credito R&S

di Luca Gaiani

Via libera al credito d’imposta sugli investimenti e per la ricerca e sviluppo anche in presenza di accordo 182-bis. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 719/2021. Oltre a non rientrare espressamente nelle ipotesi che la legge 160/2019 pone come preclusive alla agevolazione, l’accordo non ha finalità di liquidazione. Tax credit investimenti 4.0 anche per i magazzini autoportanti, compresa la scaffalatura a cui si agganciano i traslo-elevatori, come conferma la risposta 720/2021.

Con alcune risposte diffuse il 18 ottobre, l’agenzia delle Entrate chiarisce aspetti problematici del credito di imposta sugli investimenti di cui alle leggi 160/2019 e 178/2020. Una prima precisazione riguarda le cause ostative alla fruizione del credito legate alla situazione di insolvenza del beneficiario. Viene chiesto alle Entrate se rientri nei casi impeditivi la stipula, in anni precedenti all’investimento, di un accordo di ristrutturazione omologato in base all’articolo 182-bis della legge fallimentare, a cui la società istante sta dando esecuzione proseguendo la attività aziendale. L’Agenzia risponde positivamente precisando che la legge, oltre alle procedure concorsuali maggiori, elenca, tra le cause ostative, il solo concordato preventivo senza continuità aziendale. Il richiamo contenuto nella norma evidenzia la volontà del legislatore di escludere dalla agevolazione solamente le imprese assoggettate a procedure con finalità liquidatoria. L’accordo 182-bis, a parere dell’Agenzia (che richiama la circolare 34/E/2020), non ha finalità liquidatoria e consente all’impresa di far fronte a uno stato di difficoltà riportando l’attività ad una condizione di normalità. Le stesse conclusioni valgono per il credito sulla ricerca e sviluppo nonché per quello per attività di formazione 4.0 di cui ai commi 210 e seguenti della legge 160/2019, nonostante quest’ultima norma formuli la causa ostativa con richiamo alla definizione comunitaria di impresa in difficoltà.

Un ulteriore chiarimento giunge dalla risposta 720 e riguarda la possibilità di utilizzare il credito di imposta sugli investimenti 4.0 per i magazzini automatizzati autoportanti ed in particolare per il costo della gabbia metallica, la quale, essendo infissa al suolo, viene ordinariamente accatastata e dotata di rendita. Sul punto, l’articolo 3-quater del Dl 135/2018 fornì una interpretazione autentica favorevole, che era però limitata alla disciplina dell’iperammortamento. Secondo l’Agenzia si tratta di norma applicabile anche ai nuovi crediti.

La risposta 720 conferma anche la spettanza del credito di imposta per la società che concede i beni in locazione operativa (principio di diritto 2/2020) purché la stessa sopporti i rischi dell’investimento e fruisca dei benefici derivanti dalle attività industriali nei cui processi si inserisce il bene.

Sui requisiti documentali delle agevolazioni, la risposta 725 conferma che la data certa di rilascio dell’attestato di conformità predisposto da un ente di certificazione (sussistenza dei requisiti 4.0) può risultare anche da firma digitale con marca temporale apposta al documento.

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