La limitazione di responsabilità del cessionario di un credito di imposta superAce opera esclusivamente in presenza di credito esistente e non ai casi di inesistenza, a prescindere dall’inserimento nella specifica piattaforma telematica dell’agenzia delle Entrate. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Cgt di Milano con la sentenza n. 122/13/2026 (presidente Faranda, relatore Clerici).

L’ufficio ha contestato a una società l’indebita compensazione di crediti d’imposta superAce ritenuti inesistenti...

Riproduzione riservata Ⓒ