Controlli e liti

L’adesione ignorata rende l’accertamento di nuovo efficace

L’ordinanza 15980/2020 della Cassazione: l’accordo non è impugnabile perché torna efficace l’avviso di accertamento

di Laura Ambrosi

In caso di mancato perfezionamento dell’adesione, l’accordo consegnato al contribuente non è un atto impugnabile, poiché torna pienamente efficace l’originario avviso di accertamento.

Ad affermare questo principio è la Cassazione con l’ordinanza 15980 depositata il 27 luglio, che al di là della vicenda in sé pare però confermare la necessità che l’atto sottoscritto sia consegnato all’interessato.

L’agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento per la rettifica degli imponibili dichiarati. La pretesa veniva definita in adesione, ma il contribuente non versava la prima rata delle somme dovute entro i 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto.

Riceveva così un’intimazione di pagamento, per l’intero debito accertato, che veniva impugnata dinanzi al giudice tributario. In particolare, eccepiva che il documento consegnato non riportava tutte le somme interessate dall’adesione.

Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, ma sul punto la Ctr riformava la decisione, confermando delle difformità anche alla luce dell’atto depositato dall’Ufficio nel fascicolo del giudizio.

L’agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando un’errata applicazione della norma. I giudici di legittimità hanno innanzitutto analizzato la norma (Dlgs 218/97) secondo la quale in caso di adesione, il perfezionamento si consegue solo dopo il pagamento del debito derivante dalla sottoscrizione dell’atto.

Il mancato perfezionamento dell’adesione restituisce piena efficacia all’originario accertamento e non assume alcuna rilevanza la circostanza che la copia consegnata al contribuente si presenti difforme da quella depositata nel giudizio dall’Ufficio. La Suprema corte ha così rilevato che nella specie, il contribuente non aveva perfezionato l’adesione con la conseguenza che avrebbe dovuto impugnare l’accertamento originariamente notificato.

La decisione offre lo spunto per una riflessione soprattutto alla luce di ciò che si sta verificando in questo periodo di adesioni a distanza.

L’agenzia delle Entrate, per rispondere efficientemente al lockdown conseguente all’emergenza sanitaria, ha espressamente disciplinato il perfezionamento a distanza delle adesioni, includendo anche la fase del contraddittorio.

Tuttavia, più di qualche ufficio, una volta definiti verbalmente i nuovi imponibili, non inviano l’atto di adesione all’interessato fino a quando non risulta a sistema il versamento della prima o dell’unica rata. Ne consegue così che il contribuente deve perfezionare l’adesione ignaro del contenuto esatto del relativo atto.

La Cassazione nella pronuncia, pur non affrontando espressamente il tema, sembra ritenere pacifica la necessità che tale atto sia consegnato al contribuente prima del termine di versamento.

Verosimilmente, gli uffici sono restii alla preliminare consegna perché temono che il contenuto si possa utilizzare nel giudizio.

Tuttavia, per la tutela di tutte le parti (fisco e contribuenti) sarebbe sufficiente far sottoscrivere digitalmente l’atto solo all’interessato e apporre la firma del funzionario solo una volta verificata l’esecuzione del pagamento.

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