L’affitto della stanza per le feste sconta l’Iva ordinaria
Il servizio descritto dal lettore nel quesito, sotto il profilo della normativa Iva, non ha le caratteristiche del contratto di locazione per cui è previsto il regime di esenzione. Quindi, l’utilizzo della stanza per l’organizzazione di feste deve essere considerata una generica prestazione di servizi imponibile con aliquota Iva ordinaria del 22%. La Corte di Giustizia UE ha costantemente definito la locazione di beni immobili come il diritto conferito dal proprietario di un immobile al locatario, dietro corrispettivo e per una durata convenuta, di occupare tale immobile e di escludere qualsiasi altra persona dal godimento di tale diritto (Corte di giustizia UE, sentenze del 18/1/2001, causa C-150/99, del 4/10/2001, causa C-326/99; del 9/10/2001, causa C-108/99; del 12/6/ 2003, causa C-275/01, del 18/11/ 2004, causa C-284/03, del 3/3/2005, causa C-428/02, del 25/10/ 2007, causa C-174/06, del 6/12/2007, causa C-451/06). Tale nozione è stata recepita dall’agenzia delle Entrate, ad esempio, nella circolare 12/E/2007 con la quale l’Amministrazione finanziaria ha ulteriormente precisato che non possono ricondursi nell’ambito delle locazioni i contratti che non hanno per oggetto la sola messa a disposizione di una superficie o di uno spazio, anche se viene garantito alla controparte il diritto di occuparlo come se ne fosse proprietario e di escludere qualsiasi altra persona dal beneficio di un tale diritto. In particolare, non si configura una locazione esente da Iva quando il prestatore si obbliga a rendere servizi ulteriori che risultino qualificanti ai fini della causa del contratto e che non si sostanzino in semplici prestazioni accessorie alla locazione quali i servizi di portierato o altri servizi condominiali.
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