L’agente detrae totalmente l’Iva sui buoni pasto e deduce il 75% del costo
L’agente di commercio, in qualità di imprenditore, per le spese di somministrazione alimenti e bevande relative alla propria attività e sostenute personalmente, deve applicare l’articolo 109, comma 5 del Tuir, e quindi limitare la deducibilità del costo al 75%, mentre ai fini Iva la detraibilità è riconosciuta al 100% a condizione che la spesa sia inerente la propria attività, come viene affermato nel quesito. Il collegamento del buono pasto con la fattura del ristorante è certamente utile per evitare il sospetto che sia avvenuta una duplice deduzione.