L’agente fruisce per il credito d’imposta per i nuovi investimenti, ma non per l’acquisto dell’auto
Agente
Per espressa previsione normativa, il credito d’imposta previsto per i nuovi investimenti in beni strumentali – disciplinato dall’articolo 1, commi 184-197, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) - è applicabile, alle stesse condizioni e negli stessi limiti stabiliti per le imprese, anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, sempreche l’investimento riguardi beni diversi da quelli (materiali e immateriali) elencati negli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017). Sono tuttavia esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, anche nell’ipotesi in cui siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale).
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