Controlli e liti

L’agente della riscossione riapre anche la cassa per le rate sospese

Chi ha cartelle notificate a ridosso dell'8 marzo 2020 può chiedere la dilazione. Si decade dai piani con dieci tranche non saldate

di Luigi Lovecchio

Con la ripresa dell’attività dell’agente della riscossione, dalla notifica delle cartelle alle azioni coattive, ripartono da oggi - mercoledì 1° settembre - anche i pagamenti all’agenzia Entrate Riscossione relativi alle dilazioni pendenti all’8 marzo 2020. Come anticipato nei giorni scorsi le cartelle che sono rimaste bloccate dall’8 marzo 2020 sono milioni e le notifiche saranno dilazionate: si partirà dagli atti più vecchi, facendo riferimento ai termini di decadenza e prescrizione (si veda l’articolo specifico su «Il Sole 24 Ore»). Non solo cartelle, da oggi, ma anche le misure coattive e la ripresa dei versamenti.

In linea di principio, l'articolo 68 del Dl 18/2020, stabilisce che le somme sospese debbano essere versate in un’unica soluzione entro il mese successivo alla scadenza della moratoria, quindi entro settembre.

Se si tratta di una cartella notificata a ridosso dell’8 marzo 2020, per la quale i 60 giorni dalla notifica scadevano dopo o in coincidenza di tale data, è ovviamente possibile, in alternativa al pagamento integrale, proporre un'istanza di dilazione.

Sempre con riferimento alle dilazioni pendenti all’8 marzo 2020, inoltre, si ricorda che l'articolo 13 decies del 137/2020, ha stabilito che la decadenza dal beneficio del termine si verifica con il mancato pagamento di dieci rate complessive, in luogo delle ordinarie cinque. Il medesimo beneficio, peraltro, si applica a tutte le domande prodotte entro la fine dell’anno in corso.

Tuttavia, poiché il numero complessivo di rate sospese nel periodo di vigenza dell’articolo 68 del 18/2020, è pari a 18, è evidente che se il debitore non ha pagato nulla durante la moratoria si pone il problema di gestire la decadenza del piano di rientro.

Al riguardo, può tornare utile l’apertura dimostrata nelle Faq di Agenzia delle Entrate – Riscossione. È stato infatti confermato che a settembre il debitore potrebbe anche limitarsi a pagare un numero di rate tale da restare al di sotto del limite delle dieci rate complessive. Pertanto, assumendo che non sia stato corrisposto nulla da marzo 2020 ad agosto 2021, questo significa che potrebbe essere sufficiente pagare un importo corrispondente a nove rate per avere diritto di proseguire nei versamenti mensili previsti nel piano originario.

In proposito, l'Agenzia dovrà chiarire se, oltre al versamento delle nove rate a titolo di quote pregresse, occorrerà corrispondere anche la rata in scadenza nello stesso mese di settembre.

È chiaro però che la situazione si complica se il contribuente, all'8 marzo 2020, aveva già accumulato rate insolute, seppure senza decadere dalla dilazione. In questo caso, infatti, l'importo da versare nel mese in corso diventa più elevato.

Si ipotizzi, ad esempio, un contribuente che alla data dell'8 marzo 2020 aveva accumulato cinque rate non pagate. In tale eventualità, la cifra da versare entro la fine del mese sarà pari a un totale di 14 rate complessive.

Come più volte rilevato, una diversa soluzione legislativa si impone, prevedendo, ad esempio, l'allungamento del piano originario per un numero di rate pari a quello sospeso.

Da ultimo, si segnala che anche i debitori con dilazioni pregresse scadute sono eccezionalmente ammessi alla presentazione di una nuova domanda, senza dover pagare l'importo delle quote pregresse ai fini dell'accesso al piano di rientro. Allo scopo, è necessario trasmettere la domanda entro il 31 dicembre 2021.

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