Adempimenti

L’Agenzia: autodichiarazione aiuti Covid anche per le holding

Una Faq delle Entrate: l’attestazione in merito all’articolo 162-bis deve intendersi riferita alla data in cui gli aiuti si considerano concessi

di Giorgio Gavelli

Finalmente risolto l’enigma sulla presentazione da parte delle holding (che non lo erano quando hanno fruito degli aiuti di Stato del Temporary framework Ue) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dal Dm 11 dicembre 2021 ed in scadenza il prossimo 31 gennaio. In una Faq apparsa venerdì 27 gennaio sul sito, l’Agenzia affronta il caso (già sollevato in questo articolo «Dichiarazione aiuti Covid preclusa alle holding») delle società che, non superando all’atto della fruizione dell’aiuto il test di prevalenza di cui all’articolo 162-bis del Tuir, ne hanno legittimamente beneficiato.

Tuttavia, se il test di prevalenza è stato nel frattempo superato e la società (alla data di presentazione del modello) si qualifica come intermediario finanziario, società di partecipazione finanziaria o non finanziaria (o soggetto assimilato), vi erano forti perplessità nel trasmettere il modello, in quanto, tra le dichiarazioni da rendere, è inserita quella di non rientrare nel perimetro dell’articolo 162-bis, con una affermazione rivolta al tempo presente. Il rischio di dover attestare il falso (ovvero di astenersi dal presentare il modello pur in presenza di aiuti fruiti nelle Sezioni “sensibili” del quadro temporaneo) è scongiurato, in quanto l’Agenzia chiarisce che l’attestazione in merito all’articolo 162-bis «deve intendersi riferita alla data in cui gli aiuti si considerano concessi sulla base delle indicazioni fornite nella tabella a pagina 8 delle istruzioni». Resta quindi ancora qualche giorno per adempiere all’obbligo.

Rimane, tuttavia, il dubbio sul comportamento delle imprese che, pur essendo da tempo holding di partecipazione non finanziaria, hanno comunque fruito di aiuti comunitari Covid – compresi nel Quadro temporaneo – in quanto la disciplina italiana non ne prevedeva espressamente l’esclusione nel caso specifico.

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