Imposte

L’Agenzia conferma: fuori dal superbonus le commissioni pagate ai general contractor

Secondo l’interpello 254 sono detraibili solo le spese ricaricate in modo analitico o relative a lavori e servizi detraibili

di Cristiano Dell'Oste

Disco rosso ai general contractor che fanno attività di «mero coordinamento»: in questo caso, i corrispettivi pagati dal committente non sono ammessi al superbonus del 110 per cento. Sono detraibili, invece, le spese pagate dal contribuente a un contraente generale che offre - in un unico contratto - i servizi di fornitura, posa in opera e progettazione dei lavori. Via libera anche alla detrazione delle spese professionali che il general contractor riaddebita senza ricarico al committente.

Dopo il parere espresso dalla direzione della Lombardia, le Entrate prendono posizione a livello centrale, con l’interpello 254 pubblicato giovedì 15 aprile.

La risposta contiene una chiusura netta all’attività dei general contrator “puri”, che non hanno strutture operative, ma si limitano a fare la “regia” del lavoro svolto da imprese e professionisti specializzati, e si fanno remunerare con una sorta di commissione. Quando si opera secondo questo schema, le somme pagate al contraente generale vengono considerate dalle Entrate come «non “direttamente” imputabili alla realizzazione degli interventi», sulla falsariga di ciò che accade per i compensi riconosciuti all’amministratore di condominio (circolare 30/E/2020).

Il discorso cambia quando il general contractor è un soggetto che svolge anche attività comprese nel perimetro delle spese detraibili. Nel caso dell’interpello, c’è un’impresa che opera come contraente generale e alla quale il committente privato ha appaltato con un solo contratto la progettazione e l’esecuzione dei lavori. La stessa impresa, affida a professionisti esterni le spese per le pratiche amministrative e fiscali (Ape, direzione lavori, responsabile lavori, asseverazione, visto di conformità, sicurezza cantiere) e ne ribalta il costo in modo analitico sul committente, senza alcun ricarico. A queste condizioni - secondo la risposta a interpello - tutte le spese sono agevolate.

Nel caso dei servizi “ribaltati” è necessario che nella fattura o in altra idonea documentazione sia descritto in modo puntuale il servizio e il soggetto che lo ha reso.

È importante sottolineare che, nel caso dell’interpello, abbiamo sì un soggetto che opera come “regista” dei lavori ed è l’unica controparte con cui si interfaccia il committente, ma questo soggetto sceglie «per ragioni commerciali» di non ricevere alcun compenso «né per l’attività di coordinamento svolta, né per lo sconto in fattura applicato». Se ricevesse un compenso qualificato come coordinamento (o formule analoghe) l’importo non sarebbe agevolato al 110%, ma rimarrebbe a carico del contribuente.

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