Finanza

L’Agenzia conferma: restituzione senza sanzioni se il contributo arriva dopo la rinuncia

Per la circolare 22/E bisogna provare che il «fondo perduto» è stato pagato dopo la retromarcia del beneficiario

Non era un click-day, ma molte imprese si sono comunque affrettate a fare istanza di contributo a fondo perduto. Da qui gli errori e le rinunce presentate da diversi beneficiari. La circolare 22/E del 21 luglio affronta anche il loro caso. Chiarendo come devono comportarsi coloro che hanno ricevuto l’accredito nonostante la presentazione della rinuncia.

Si tratta di una “zona grigia” già segnalata su NT+ Fisco.

Il primo caso affrontato nella circolare è quello di un contribuente che il 15 giugno ha fatto domanda per il contributo, poi il 24 ha presentato rinuncia e il 25 si è visto accreditare il denaro sul conto corrente. Secondo l’Agenzia non si applicano le sanzioni: il denaro deve essere restituito con modello F24 versando solo gli interessi legali, con i codici tributo indicati nella risoluzione 37/E.

Questa soluzione vale in tutte le situazioni in cui «la rinuncia presentata riporti una data di protocollazione anteriore alla data di accreditamento del contributo» (circolare 22/E, par. 5.3).

Il secondo caso esaminato dalla circolare (par. 5.4) è quello di un’impresa che presenta una prima domanda per il contributo, ma sbaglia gli importi di fatturato e corrispettivi, in modo tale che il contributo risulterebbe sovradimensionato. Così, prima che le venga notificato l’accoglimento dell’istanza, l’impresa presenta una seconda domanda in sostituzione della prima: questa seconda istanza, però, viene scartata, perché nel frattempo la prima è stata accolta ed è partito il mandato di pagamento.

Che fare? Qui l’Agenzia detta un principio generale, affermando che il contributo può essere restituito senza sanzioni ogni volta che il beneficiario ha la «possibilità di dimostrare che il momento in cui ha rilevato l’errore è antecedente alla ricezione della ricevuta di accoglimento dell’istanza».

È esattamente ciò che è accaduto nel caso esaminato dalle Entrate, che ricordano la procedura prevista nel provvedimento del 10 giugno scorso:

- dopo la presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico;

- entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento o lo scarto dell’istanza, in tal caso con indicazione dei motivi del rigetto.

Se l’istanza è accolta, non si può più trasmettere una nuova istanza, ma al massimo si può presentare una rinuncia. Finché non è accolta, invece, è ancora possibile fare una nuova istanza (e questo era il caso del quesito cui risponde la circolare 22/E). Ora: se questa nuova istanza dà luogo a un contributo inferiore, la restituzione delle somme in eccesso può avvenire senza penalità, proprio perché la rilevazione dell’errore è avvenuta prima della notifica dell’accoglimento.

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