Imposte

L’Agenzia conferma: si tassa il trasferimento da trustee a beneficiario

La risposta a interpello 352 ribadisce che non si applica il prelievo all’atto della dotazione

di Angelo Busani

Di nuovo una implicita conferma, in un documento delle Entrate, sul punto che la dotazione del trust non è sottoponibile a tassazione, dovendo essere tassata, invece, l’attribuzione di patrimonio che il trustee effettui a favore dei beneficiari. La si coglie leggendo la risposta a interpello 352 del 18 maggio 2021, ove l’Agenzia scrive che «l’attribuzione di beni e/o diritti vincolati in trust ai beneficiari del trust da parte del trustee determina l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni».

In sostanza, anche se l’Agenzia non affronta l’argomento esplicitamente, è come se avesse scritto che la sottoposizione al vincolo del trust non è soggetta a imposta di donazione, in quanto non si tratta di un episodio nel quale può intravedersi una manifestazione di capacità contributiva poiché, con l’atto di dotazione, il patrimonio del trustee ha incremento solo temporaneo e strumentale all’attuazione del programma delineato nello strumento istitutivo del trust.

Per la seconda volta, dunque, l’Agenzia esprime questa affermazione: praticamente con le stesse parole, nella risposta a interpello 106 del 15 febbraio 2021 si è letto infatti che «l’attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee può determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni» ove ne ricorrano i presupposti (si veda l’articolo).

Ora, se è vero che un indizio è un indizio, che due indizi sono una coincidenza e che tre indizi sono una prova, probabilmente però non c’è bisogno di un terzo episodio per registrare definitivamente la svolta dell’agenzia delle Entrate rispetto al suo originario orientamento (espresso nelle circolari 48/E/2007 e 3/E/2008), a fronte del fatto che dal 2019 a oggi si sono contate circa un centinaio di univoche sentenze della Cassazione sul punto che il patrimonio vincolato in trust non può essere tassato “in entrata”, in quanto l’imposta di donazione si rende dovuta nel momento in cui i beni sottoposti al trust escono dal vincolo di destinazione istituito dal disponente per entrare nella sfera giuridica del beneficiario finale.

La risposta 352/2021, peraltro, è servita alle Entrate per dire che, in caso di revoca dell’atto istitutivo del trust, con ritorno del patrimonio vincolato in trust nella titolarità del disponente, «mancando un trasferimento di ricchezza» si applicano le imposte di registro ipotecaria e catastale in misura fissa.

Sempre in data 18 maggio 2021 l’Agenzia ha elaborato, in tema di trust, anche la risposta a interpello 351, nella quale è stato affermato che rientra nell’asse ereditario l’attribuzione ricevuta da un beneficiario appena prima del suo decesso a seguito della cessazione di un trust.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©