L’Agenzia insiste: due anni in più per notificare gli accertamenti
Per le notifiche degli atti impositivi c’è il differimento generalizzato al 31 dicembre 2022
Differimento generalizzato per le notifiche degli atti impositivi al 31 dicembre 2022, ricorsi e mediazioni con sospensione al 15 aprile e prosecuzione delle istruttorie dei rimborsi.
Sono queste alcune delle principali risposte contenute nella circolare 8 emanata ieri con la quale l'agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti.
L’estensione
Tra i primi importanti chiarimenti emerge una sostanziale estensione a tutte le fattispecie del differimento dei termini di decadenza e prescrizione in favore degli uffici.
Innanzitutto, secondo il Dl cura Italia (articolo 67, comma 4) con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga allo Statuto del contribuente, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Tale norma prevede che - per le sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali - i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici, degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione. Si tratta quindi degli accertamenti relativi al 2015 ovvero 2014 in caso di dichiarazione omessa.
Tuttavia, leggendo anche altre risposte emerge un'evidente estensione della proroga a qualunque termine imposto agli uffici impositori.
Secondo la circolare sono differiti al 31 dicembre 2022 anche gli atti del registro che scadono in qualsiasi giorno fino al 31 dicembre 2020, dell'imposta sulle successioni e gli atti di irrogazione sanzioni da emettere entro un anno dal deposito delle memorie difensive da parte del contribuente.
I termini legati al processo tributario
La circolare affronta anche i termini legati al processo tributario per i quali il decreto aveva generato qualche perplessità. In particolare, la sospensione prevista per gli Uffici includeva anche le attività del contenzioso, con la conseguenza che queste attività risultavano sospese sino al 31 maggio. Diversamente, invece, per il contribuente è applicabile la norma specifica (articolo 83) relativa ai processi, per i quali la sospensione va dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Ne conseguiva così, che applicando testualmente tali disposizioni dinanzi a uno stesso atto, i termini processuali risultavano differenti tra contribuenti e Agenzia. Nel documento di prassi è stato precisato che prevale la norma “speciale” e «in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione» è applicabile la sospensione fino al 15 aprile. Tale precisazione, però, non è chiaro se si tratti di un mero esempio ovvero dell'unico caso per il quale sia applicabile la previsione.
L’ipotesi dell’impugnativa
La circolare, infatti, non affronta la diversa ipotesi in cui sia l'Ufficio a dover impugnare, ad esempio una sentenza, e quindi se valga comunque il termine del 15 aprile ovvero la diversa sospensione fino al 31 maggio riservata all'Amministrazione.
Dinanzi a una interpretazione estensiva della norma in favore dell'Agenzia, si contrappone la rigidità nei confronti del contribuente. In questo caso, infatti, tutto ciò non espressamente disciplinato dalla norma non è sospeso (pagamento adesioni eccetera).
In tale contesto, va tuttavia salutato con favore, l'esortazione rivolta agli uffici a svolgere, anche in questo periodo emergenziale l'attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione.
Vi è così da sperare che laddove il contribuente sia impossibilitato a rispondere a breve, non si pregiudichi il suo diritto.