L’Agenzia non ammette l’emissione di fatture cointestate a soggetti Iva
Per le fatture emesse nei confronti dei privati va indicato un solo cessionario/committente, gli altri cointestatari vanno indicati in un campo opzionale a descrizione libera
Tra i quesiti che quotidianamente vengono posti ai reparti di assistenza dai clienti delle software house associate ad AssoSoftware che operano nel settore contabile e fiscale, uno dei più ricorrenti riguarda l’emissione e la registrazione delle fatture cointestate.
È una problematica su cui l’agenzia delle Entrate ha già fornito la propria risposta interpretativa ufficiale con la risoluzione 87/E/2017 (risposta n. 8 - Fatture “cointestate”) che - visto l’interesse costante sull’argomento - merita sempre di essere ricordata.
La problematica va esaminata sia dal punto di vista del cedente/prestatore che emette la fattura elettronica, sia dal punto di vista del cessionario/committente che la riceve.
Chi emette la fattura
Dal punto di vista del cedente/prestatore che emette la fattura, l’Agenzia nella sua risposta ha affermato:
• che non ritiene mai plausibile l’emissione di una fattura cointestata nei confronti di soggetti passivi Iva (B2B);
• che ritiene possibile l’emissione della fattura cointestata quando emessa nei confronti di privati (B2C), quindi con l’indicazione del codice fiscale di ciascuno dei cointestatari.
I casi più tipici di emissione della fattura cointestata nei confronti di cessionari/committenti privati riguardano le locazioni di immobili a più soggetti oppure le prestazioni erogate da imprese di pompe funebri nei confronti degli eredi del defunto. L’Ade, nella sua Risoluzione, ha sostanzialmente chiarito che, per l’emissione di una fattura cointestata, è necessario inserire nell’elemento
Chi riceve la fattura
Lato cessionario/committente, invece, poiché l’Agenzia non ritiene possibile l’emissione di una fattura cointestata nei confronti di soggetti passivi Iva (B2B), il problema della registrazione della fattura di acquisto viene meno.Tuttavia, nel caso in cui il soggetto che la emette dovesse erroneamente predisporre e inviare una fattura cointestata di tipo B2B, redatta con le regole sopra indicate per le fatture a privati B2C, sarà probabilmente opportuno richiedere al fornitore lo storno e la contestuale ri-emissione di distinte fatture intestate a ciascuno dei cessionari committenti, con l’importo del corrispettivo ripartito pro-quota.