Controlli e liti

L’Agenzia pronta a notificare gli avvisi bonari per l’anno 2017

La comunicazione delle Entrate in arrivo conterrà anche le proposte di sanatoria

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Saranno gli avvisi bonari contenenti le proposte di sanatoria relative alle dichiarazioni 2017 certamente tra i primi atti che raggiungeranno i contribuenti dopo l’emanazione del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 6 aprile (si veda il Sole 24 Ore di ieri). Provvedimento che ha “sbloccato” la notifica degli atti “sospesi” per effetto delle disposizioni dell’articolo 157 del decreto Rilancio (Dl 34/2020).

In relazione agli avvisi bonari, l’ articolo 157 prevede che tutti quelli elaborati entro il 31 dicembre 2020, a prescindere dall’annualità di competenza, possono essere inviati a partire dal 1° marzo 2021.

La regola di massima da seguire da parte degli uffici ai fini della ripresa delle spedizioni delle comunicazioni medesime è stata pertanto indicata nel provvedimento del direttore dell’Agenzia che ha individuato il criterio cronologico, con due espresse eccezioni. Una riguarda gli atti connotati da indifferibilità e urgenza, l’altra attiene l’applicazione della sanatoria prevista nell’articolo 5 del decreto legge 41/2021 (decreto Sostegni).

Quest’ultima richiama le comunicazioni di irregolarità elaborate entro la fine del 2020, riferite alle dichiarazioni 2017, e le comunicazioni elaborate entro la fine del 2021, relative alle dichiarazioni 2018.

Poiché il provvedimento dell’agenzia delle Entrate riguarda gli avvisi bonari predisposti entro il 31 dicembre 2020, è evidente che l’ordine di priorità vedrà al primo posto le proposte di condono relative alle imposte non pagate per l’annualità 2017. Gli avvisi per il condono dell’annualità 2018 saranno infatti elaborati entro il 2021.

A tale riguardo, si ricorda che la procedura agevolata prevede l’azzeramento delle sanzioni, con pagamento di imposte e interessi. Allo scopo, occorre avere subito una riduzione di volume d’affari maggiore del 30%, nel confronto tra il 2019 e il 2020. Essa ha ad oggetto solo le liquidazioni effettuate in base all’articolo 36 bis del Dpr 600/1973 e dell’articolo 54 bis del Dpr 633/1972. Ne deriva che i controlli formali, ex articolo 36 ter del Dpr 600/1973, sono esclusi dal beneficio di legge.

Considerato il tenore letterale della norma, rientrano nella definizione tutte le tipologie di irregolarità riscontrate con la liquidazione della dichiarazione, comprese quelle rivenienti dal disconoscimento di deduzioni e detrazioni. Si ritiene quindi che la sanatoria non sia limitata alle imposte dichiarate e non versate.

Non vi sono limitazioni né di carattere soggettivo (persone fisiche e soggetti diversi da queste, titolari di partita Iva) né parametrate ai ricavi. Non vi sono ostacoli dunque all’azzeramento delle sanzioni anche alle grandi imprese.

Va in proposito ricordato che i termini per l’invio degli avvisi bonari non sono, per loro natura, perentori. Al contrario, la notifica delle cartelle di pagamento che scaturiscono dalle liquidazioni deve avvenire entro termini decadenziali.

In merito, alla luce del disposto di cui all’articolo 4 del decreto legge 41/2021, si segnala che per le liquidazioni riferite alle dichiarazioni 2018, la scadenza è prorogata di 24 mesi (31 dicembre 2023). Per quelle afferenti alle dichiarazioni 2017, considerato che la scadenza naturale risultava il 31 dicembre 2020, in assenza di specifiche previsioni, trova applicazione la norma di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 159/2015, che determina il differimento al 31 dicembre 2022 (in base all’articolo 68, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 18/2020).

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