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L’Agenzia può disconoscere il 110% con il cambio di destinazione d’uso

Da casa a ufficio

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di Alessandro Borgoglio

La domanda

A seguito di delibera condominiale di lavori trainanti su parti comuni, verranno eseguiti su una singola unità abitativa, categoria catastale A/2, lavori trainati con sconto in fattura accordato con general contractor che sarà appaltatore per tutti i lavori svolti. Qualora a fine lavori sull’unità abitativa in questione venga effettuato un cambio destinazione d’uso in categoria A/10 (uffici), per concederlo in locazione a un professionista, tale successiva modifica costituisce causa di decadenza dal beneficio goduto per superbonus 110%? In caso di risposta affermativa, per quanto tempo dovrà mantenere la destinazione in A/2 per non decadere dal beneficio fiscale acquisito? In ipotesi di cessione dell’immobile A/2, si chiede se anche il nuovo proprietario sarà soggetto agli stessi vincoli.
P. S. – Milano

Premesso che sul punto non esistono documenti di prassi ufficiale noti, si osserva che nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso dopo la fine dei lavori e dei pagamenti, avendo già acquisito il diritto alla detrazione, questo si conserva fino alla sua completa estinzione, anche se l’unità immobiliare abitativa ristrutturata viene destinata a uso professionale o commerciale, con variazione catastale. La detrazione in sostanza continua ad applicarsi, anche in presenza di un cambio di destinazione d’uso. Quello che rileva ai fini dell’agevolazione è che ci siano tutti i requisiti per fruire del superbonus del 110% quantomeno sino all’ultimazione dei lavori e del pagamento del corrispettivo. Tuttavia, resta fermo da parte dell’agenzia delle Entrate - in generale, per tutti gli utilizzi del Superbonus - «l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto dell’agevolazione in esame» (in tal senso, circolare 30/E/2020, paragrafo 4.5.3). Pertanto, se le modalità e la tempistica del cambio della destinazione d’uso inducessero a desumere che fin dall’origine sussisteva l’intenzione di destinare effettivamente l’immobile a un uso professionale o commerciale, è possibile che l’agenzia delle Entrate disconosca la detrazione del 110% e richieda al contribuente beneficiario la restituzione delle somme agevolate. Per rispondere al secondo quesito, si ritiene che, decorso il termine quinquennale di fruizione della detrazione del 110%, ex articolo 119 del Dl 34/2020, il Fisco non possa più contestare un uso distorto dell’agevolazione per cambio d’uso, dato che la detrazione è ormai stata completamente fruita. Infine, per rispondere all’ultimo quesito, si ritiene che, in caso di vendita dell’alloggio su cui sono stati effettuati interventi agevolati, il nuovo acquirente non sia soggetto ad alcun vincolo circa l’eventuale cambio di destinazione d’uso.

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