Imposte

L’Agenzia a Telefisco: sì al frazionamento prima di applicare il superbonus

La risposta ufficiale al convegno del Sole 24 Ore. Confermata la possibilità di «replicare» il cambio finestre

Cristiano Dell'Oste

Ciò che accade prima e dopo i lavori non interferisce con il superbonus. Con le risposte fornite nel corso di Speciale Telefisco del 23 giugno, le Entrate si pronunciano su tre questioni piuttosto frequenti, offrendo qualche elemento tranquillizzante ai contribuenti.

Il primo quesito riguarda il proprietario di un immobile che non ha i requisiti soggettivi od oggettivi richiesti dalla normativa sul superbonus, e intende fare delle modifiche prima di avviare l’intervento. Ad esempio, l’unico proprietario di un immobile che intende frazionarlo in più unità distintamente accatastate.

Le Entrate rispondono che «in assenza di una espressa previsione normativa al riguardo, pertanto, si ritiene che l’unico proprietario di un edificio possa frazionarlo prima dell’inizio dei lavori, in più unità immobiliari distintamente accatastate». Inoltre, l’Agenzia ricorda che - anche per calcolare il 110% - «occorre fare riferimento al numero degli immobili esistenti all'inizio dei lavori» (così come previsto per i bonus casa fin dai tempi del vecchio 36%).

Già a Telefisco Superbonus del 27 ottobre 2020 le Entrate avevano affermato che l’unico proprietario di un edificio plurifamiliare può donare un’unità immobiliare prima di avviare i lavori, così da precostituire il condominio. Il chiarimento è stato poi trasfuso nella circolare 30/E/2020, e viene ora completato - per così dire - da questa nuova risposta.

Attenzione: il quesito del 23 giugno fa riferimento a modifiche «necessarie» a rientrare nel 110%, ma poi cita un esempio che potrebbe riguardare variazioni funzionali a rendere più vantaggiosa l’agevolazione (pensiamo al frazionamento di una grande casa monofamiliare: se avviene prima del via dei lavori consente, ad esempio, di avere un massimale di spesa per la coibentazione di 80mila euro, cioè 40mila per due, anziché 50mila). Si deve ritenere, perciò, che il contribuente sia libero di precostituire l’assetto che meglio gli permette di sfruttare l’agevolazione. Naturalmente, le modifiche devono essere perfezionate prima dell’avvio dei lavori, così come documentato dalla data della pratica edilizia per i lavori del 110 per cento.

La replica dei lavori agevolati
Il secondo quesito affronta invece il caso di un contribuente che ha già beneficiato di una detrazione per gli stessi lavori che ora vorrebbe replicare grazie al 110 per cento. Ad esempio, sette anni fa sono state cambiate le finestre e ora le si vuole cambiare con altre più performanti.

Il Fisco dà il via libera al 110%, a patto che vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa, ad esempio - per il miglioramento energetico - l’esecuzione di lavori trainanti, il miglioramento di due classi energetiche e così via.

La fusione dopo la fine dei lavori
La terza questione esaminata dalle Entrate riguarda il proprietario di un immobile composto da due unità immobiliari, che a distanza di un anno dalla fine dei lavori unisce le due unità, facendole diventare una sola.

L’Agenzia chiarisce che «ai fini dell’applicazione del Superbonus occorre fare riferimento alle due unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori a nulla rilevando, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, che successivamente al termine dei lavori agevolati tali unità siano accorpate».

Il caso del quesito riguarda un accorpamento che avviene a un anno dalla fine dei lavori, quindi non va confuso con l’aggiornamento catastale contestuale alla fine dei lavori. Il risultato, nello specifico, sarebbe identico, perché si guarda alla situazione iniziale. Ma un conto è una variazione che avviene nell’ambito dello stesso intervento (cioè “con” la fine dei lavori), un altro conto è una variazione che avviene in seguito (cioè “dopo” la fine dei lavori).


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