L’aggiornamento Istat sul canone va dichiarato anche se non viene riscosso
Sotto il profilo fiscale, vale ricordare che, a norma dell’articolo 26 del Tuir, Dpr 917/1986, i redditi fondiari si dichiarano, a prescindere dall’effettivo incasso degli stessi, sulla parte maturata contrattualmente nel corso dell’anno. Nel caso di specie, si è in presenza di un accordo di mero differimento temporale nel pagamento di una quota dell’affitto maturato, ferma restando per l’appunto l’avvenuta maturazione della stessa. Ne consegue che il locatore dovrà dichiarare per intero anche l’aggiornamento Istat del canone, seppure esso sarà effettivamente riscosso l’anno successivo. Sarà opportuno formalizzare anche con una semplice comunicazione scritta tra le parti il raggiungimento di questa intesa.
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