L’aggiunta di un altro codice attività non fa decadere dal regime dei minimi
Nell’introdurre il nuovo regime forfettario, con contestuale abrogazione degli altri regimi agevolati, è stata dettata una disciplina transitoria per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del provvedimento si avvalevano del regime dei minimi (articolo 1, comma 88, legge 190/2014).
La norma dispone che: «i soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (…), possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età».
Coordinando tale disposizione con la riapertura dei termini sancita dal Dl 192/2014 (cosiddetto decreto Milleproroghe), il regime dei minimi continua ad essere applicabile, fino alla naturale scadenza, da coloro che hanno avviato l’attività entro la fine del 2015.
Considerato che la norma fa riferimento alla possibilità di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio sul piano soggettivo, senza limitare tale facoltà alla specifica attività svolta, deve ritenersi che, nel caso descritto nel quesito, il contribuente possa legittimamente comunicare all’agenzia delle Entrate il codice Ateco dell’attività aggiuntiva, senza che tale condizione determini ripercussioni sull’applicazione del regime dei minimi, che continuerà ad essere applicabile per entrambe le attività fino alla naturale decorrenza dei termini.
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