Imposte

L’agibilità dell’immobile anche a fine anno consente di partire con l’ammortamento

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di Andrea Taglioni

Il rilascio dell’agibilità dell’immobile, anche a ridosso della fine dell’anno, è condizione sufficiente per dedurre le quote di ammortamento nel periodo d’imposta in cui il bene è stato utilizzato o avrebbe potuto iniziare ad esserlo.
A precisare questo principio è la sezione V, della suprema corte di Cassazione, con la sentenza n. 18082 depositata ieri.
La vicenda, finita al vaglio della Corte, fa seguito alla riforma, da parte della Commissione Tributaria Regionale, della sentenza di primo grado con cui i giudici avevano ritenuto la deducibilità delle quote di ammortamento del bene immobile nel periodo d’imposta di effettivo utilizzo.
Per i Giudici di secondo grado, invece, l’agibilità dell’immobile rilasciata il penultimo giorno dell’anno comportava il rinvio dell’ammortamento all’anno successivo.
Il ricorso del contribuente, che lamentava l’erronea interpretazione della norma, ritenendo legittima la deduzione nell’anno in cui il bene è stato utilizzato o avrebbe potuto esserlo, è stato deciso e accolto nel merito dalla Cassazione.
Nello specifico gli Ermellini hanno ritenuto, nonostante l’agibilità sia il presupposto per l’utilizzo dell’immobile, che il rilascio dell’ autorizzazione amministrativa, anche se intervenuta alla fine dell’anno, ma nello stesso periodo d’imposta, integri tutti i requisiti per individuare, nell’anno di utilizzo, il momento a partire dal quale il contribuente può dedurre l’ammortamento in questione.
Per completezza, la decisione è stata presa sulla base della precedente normativa fiscale che, in tema di deducibilità delle quote di ammortamento, faceva riferimento al primo periodo d’imposta in cui, in qualsiasi momento, il bene «è stato o avrebbe potuto essere utilizzato».
Oggi, invece, per la deducibilità delle quote di ammortamento rileva l’entrata in funzione del bene; per cui, l’eventuale assenza dell’agibilità, una volta dimostrata l’effettiva entrata in funzione del bene, non dovrebbe comportare l’indeducibilità dell’ammortamento.

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