L’albergo in crisi non è una società di comodo
Secondo la Ctp Forlì 111/2020, la stagionalità e le chiusure di altri hotel giustificano il test di operatività non superato
È nullo l’avviso di accertamento basato sull’applicazione della disciplina antielusiva delle società non operative, qualora il mancato superamento del test di operatività da parte della società che gestisce un hotel sia dovuto all’esercizio stagionale dell’attività e alla crisi di settore, dimostrata dalla chiusura di molti altri hotel della zona e dell’apertura stagionale di quelli rimasti operativi. Lo ha deciso la Ctp di Forlì, con la sentenza 111/1/2020 (presidente Campanile, relatore Mengozzi).
La disciplina delle società non operative si basa, come previsto dall’articolo 30 della legge 724/1994, sul cosiddetto “test di operatività”, il quale si sostanzia nel confronto tra i ricavi minimi presunti, attraverso l’applicazione di determinate percentuali di redditività ai beni aziendali, e i ricavi effettivi: se il primo termine eccede il secondo la società si considera non operativa; in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti, tuttavia, la società può presentare istanza di interpello disapplicativo all’amministrazione finanziaria.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la disciplina antielusiva prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera non operativa se, appunto, non supera il “test di operatività”, senza che abbiano rilievo le intenzioni e il comportamento dei soci. La società, però, può far valere situazioni oggettive di carattere straordinario che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito: impossibilità che deve essere intesa non in termini assoluti, quanto piuttosto in termini economici, avendo riguardo alle effettive condizioni del mercato (tra le tante, Cassazione 6029/2020, 16204/2018, 21358/2015).
Nel caso oggetto della pronuncia odierna, la società aveva cercato di dimostrare la sussistenza delle situazioni oggettive di carattere straordinario già in sede di interpello disapplicativo della disciplina antielusiva, ma la direzione regionale competente aveva rigettato l’istanza. Nonostante ciò, la società non si era adeguata ai ricavi risultanti dal test di operatività e, quindi, l’ufficio aveva emesso l’accertamento.
In giudizio, la società ha eccepito, come giustificazione del mancato superamento del test di operatività, da un lato, il carattere stagionale dell’attività e, dall’altro lato, la generalizzata crisi del settore turistico termale nel quale operava, come provato degli altri hotel della zona chiusi o ad attività ridotta.
I giudici provinciali hanno stabilito che la società svolgeva l’attività economica che le era consentita dalla situazione del mercato turistico in cui operava e la veste giuridica assunta non era stata adottata al fine di ottenere eventuali benefici fiscali.
Alla luce di ciò, la Ctp ha ritenuto soddisfacenti le circostanze addotte dalla contribuente per dare prova contraria alla presunzione di redditività minima, accogliendo il ricorso introduttivo e bocciando l’accertamento fiscale.
Per la Suprema Corte, invece, la generica crisi di mercato non contestualizzata, eccepita da una società svolgente attività alberghiera, non può costituire causa oggettiva di disapplicazione della disciplina antielusiva in oggetto (Cassazione 31626/2019).
Studio Associato CMNP
Sistema Frizzera