Imposte

L’allungamento della deducibilità riduce il valore dei marchi

Con la stretta prevista nella legge di Bilancio 2022 Il tax amortization benefit si abbassa, unica eccezione per chi decide di versare l’imposta integrativa

Per rivalutare il valore attribuito ai marchi delle imprese, in applicazione dell’articolo 110 del Dl 104/2020, è stato necessario in primo luogo determinare il valore di mercato attribuibile agli stessi (fair value), tenendo conto delle indicazioni fornite dai principi (nazionali e internazionali) di valutazione, dalla dottrina e dalla prassi. Secondo l’orientamento che appare prevalente, nel determinare il fair value di un asset è necessario tenere conto anche della componente che deriva dai benefici fiscali associati alla deducibilità degli ammortamenti del bene al quale si riferisce tale valore. Tale componente è definita «tax amortization benefit» (Tab) e identifica i benefici attesi per i futuri risparmi di imposta, in capo al titolare del bene, conseguenti alla deducibilità fiscale, per il tramite delle quote di ammortamento annue, del valore del bene oggetto di valutazione.

La modalità di determinazione del Tab fa sì che il suo valore sia correlato all’aliquota d’imposta sul reddito considerata, alla durata del periodo di ammortamento fiscale del bene e al tasso di attualizzazione dei flussi periodici di risparmio fiscale. In particolare, all’aumentare della durata del periodo di ammortamento fiscale del bene decresce il valore del Tab, in quanto si allunga il periodo di attualizzazione dei flussi finanziari attesi.

Da ciò consegue che la modifica alla deducibilità dell’ammortamento dei marchi rivalutati in applicazione dall’articolo 110 del Dl 104/2020, prevista dall’articolo 191 del disegno di legge di Bilancio 2022, produce diretti e immediati effetti anche sullo stesso valore di iscrizione in bilancio di tali beni in tutti i casi in cui in sede di valutazione del loro fair value si è tenuto conto anche del Tab. La modifica, infatti, prevede alternativamente che il periodo di ammortamento dei marchi rivalutati diventi non più di 18 anni bensì di 50, ovvero che si rinunci agli effetti fiscali della rivalutazione, ottenendo il rimborso dell’imposta pagata, ovvero ancora che si mantenga il periodo di ammortamento di 18 anni, ma pagando una imposta sostitutiva aggiuntiva.

Nei primi due casi si modifica necessariamente il valore del Tab e quindi il valore attribuibile ai marchi. Nel primo caso esso si riduce, dovendo i flussi finanziari attesi (risparmio di imposte conseguente all’ammortamento fiscale) essere attualizzati su di un arco temporale più lungo di quanto ipotizzato in sede di rivalutazione (50 anni invece che 18). Nel secondo caso, rinuncia agli effetti fiscali della rivalutazione, il valore del Tab si azzera.

Tranne il caso in cui le imprese decidano di versare la sostitutiva integrativa per mantenere l’originario periodo di deducibilità fiscale degli ammortamenti dei marchi, a seguito della modifica normativa sarà necessario anche svalutare (ovvero rideterminare) il valore di iscrizione in bilancio di tali beni in tutti quei casi in cui nella determinazione del loro fair value si è tenuto conto del Tab.

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