L’ammortamento guarda alle stime della vita utile
Se la valutazione non è possibile, il periodo non deve superare i dieci anni
Prima di verificare i presupposti di deducibilità fiscale dell’avviamento e, quindi, valutare la possibilità di optare per uno dei regimi fiscali di affrancamento, è necessario accertarsi di operare correttamente dal punto di vista contabile. Infatti, a differenza delle altre voci dell’attivo di stato patrimoniale, l’avviamento merita particolare attenzione in quanto soggetto a regole contabili ben delineate.
La rilevazione in bilancio
In base all’articolo 2426, comma 1, numero 6 del Codice civile, l’avviamento può essere iscritto nell’attivo di bilancio previo consenso del collegio sindacale (ove previsto), se acquisito a titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto.
Secondo l’Oic 24, paragrafo 55, l’avviamento - oltre a dover essere recuperabile nel tempo (non deve trattarsi di un cattivo affare) - deve quindi:
- essere acquisito a titolo oneroso (acquisto di un’azienda o di un ramo di azienda o operazioni di conferimento, fusione e scissione);
- avere un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- essere costituito all’origine da oneri e costi a utilità differita nel tempo, che garantiscono benefici economici futuri.
La determinazione del valore
L’avviamento è calcolato come differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per acquisire l’azienda o il ramo di azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) e il valore di mercato degli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti (Oic 24, paragrafo 58).
L’ammortamento
L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; se questa, in via eccezionale, non è stimabile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni (articolo 2426 comma 1, numero 6, del Codice civile).
Nello specifico, l’Oic 24, riguardo alla determinazione della stima della vita utile, stabilisce che:
- la società prende in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifestino i benefici economici connessi con l’avviamento (paragrafo 67);
- rappresentano utili punti di riferimento (paragrafo 68): innanzitutto il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria; poi il periodo di tempo entro cui l’impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l’investimento effettuato (payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della società; infine, la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core asset) acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali);
- se dall’applicazione degli elementi indicati emerge una stima superiore ai dieci anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto di questa stima (che, in ogni caso, non può superare i 20 anni).