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L’ammortamento della pompa di calore va calcolato sul costo del bene al netto dello sconto in fattura

Mentre il credito di imposta sullo stesso bene andrà calcolato sul valore del cespite al lordo dello sconto in fattura

Barbara Marini

La domanda

Un contribuente ha sostituito la pompa di calore nel locale pizzeria dove svolge la sua attività. Il fornitore ha applicato lo sconto in fattura del 65 per cento (risparmio energetico). L’ammortamento del cespite acquistato deve essere calcolato sull’intero importo oppure sull’importo al netto dello sconto in fattura?
Il credito imposta per l’acquisto di beni ammortizzabili si deve calcolare sull’intero importo oppure al netto dello sconto in fattura?
E. C. - Treviso

L’Organismo italiano di contabilità con propria comunicazione del 3 agosto 2021 - Modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali - al punto 6, con riferimento a un quesito relativo al diritto alla detrazione fiscale per la società committente, ha chiarito che, nel caso in cui la società committente opti per lo sconto in fattura, rileva il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto. In pratica, l’impresa committente, che opta per la fruizione del beneficio nella forma di applicazione da parte del fornitore dello sconto sul corrispettivo, deve rilevare in bilancio il corrispondente contributo (pari all’ammontare dello sconto applicato in fattura dal fornitore) con il cosiddetto metodo diretto, ossia ponendo il contributo a diretta riduzione dell’investimento sostenuto. Conseguentemente, l’ammortamento verrà calcolato sull’importo del cespite ridotto dello sconto in fattura.

Con riferimento al secondo quesito, il credito di imposta sui beni strumentali è cumulabile con le altre agevolazioni, tra cui l’ecobonus, come ha specificamente chiarito l'agenzia delle Entrate, nella circolare 9/2021, al punto 6: «Come disposto dall’ultimo periodo del comma 1059 della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto”». Pertanto, il credito di imposta andrà calcolato sul valore del cespite al lordo dello sconto in fattura. Diversamente significherebbe negare la cumulabilità della due agevolazioni.

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