L’annotazione di ruralità esclude la Tasi anche per la casa iscritta in A/4
La permanenza nel gruppo catastale A non fa scattare l’obbligo di versamento
L’immobile utilizzato per lo svolgimento dell’attività agricola, se possiede l’annotazione di ruralità, è da considerarsi fabbricato rurale strumentale e, pertanto, non soggetto a Tasi. Ciò anche se l’immobile è accatastato in una categoria abitativa (A/4, nel caso di specie). Il principio è stato affermato dalla Ctp di Bari (presidente Grillo, relatore Catapano) con la sentenza 25/8/2022.
Il caso riguardava un contribuente proprietario di un immobile accatastato in A/4, non più utilizzato come abitazione, ma per lo svolgimento delle attività agricole. Il proprietario riteneva sussistenti i requisiti di cui al comma 3-bis, articolo 9, Dl 557/1993 che consentono di considerare l’immobile come «rurale strumentale»; sono, infatti, tali gli immobili destinati alle attività agricole di cui al 2135 del Codice civile.
Per ottenere il riconoscimento della ruralità, il contribuente aveva fatto istanza in base all’articolo 7, comma 2-bis, Dl 70/2011: quest’ultimo prevedeva la facoltà di presentare domanda di variazione della categoria catastale in A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. La domanda doveva contenere una autocertificazione nella quale il richiedente dichiarava che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Con il Dm 14 settembre 2011, era poi stato predisposta la documentazione per la richiesta, vale a dire il modello di domanda (allegato A) e gli allegati B e C a seconda che si trattasse di fabbricato rurale abitativo o strumentale.
Nel caso in esame il contribuente aveva presentato gli allegati A e C e, in quest’ultimo, nella sezione «Descrizione della tipologia dell’immobile» aveva barrato la casella 6 relativa agli immobili di tipo abitativo, non più utilizzati come abitazione, ma strumentali all’attività agricola. Nel frattempo, tuttavia, veniva introdotto il Dl 201/2011 il quale, da un lato abrogava il comma 2-bis dell’articolo 7 citato, e dall’altro riscriveva la disciplina in questione prevedendo l’emanazione di un nuovo decreto ministeriale. Tale decreto, Dm 26 luglio 2012, prevedeva, ai fini del riconoscimento della ruralità, l’apposizione di una specifica annotazione di ruralità sulle risultanze catastali. Considerato che il comma 14-bis “salvava” le domande già presentate all’allora agenzia del Territorio, veniva accolta la domanda di variazione, ma anziché variare la categoria catastale dell’immobile in D/10 (da A/4) apponeva la dicitura «dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità».
Per il Comune che aveva notificato l’avviso la circostanza che l’immobile fosse ancora accatastato in categoria A/4 non consentiva di considerarlo strumentale. I giudici, al contrario, hanno ritenuto sufficiente l’annotazione, indipendentemente dalla categoria catastale (peraltro non impugnata dal Comune), e accolto il ricorso.