L’anticipo di Redditi al 10 settembre in attesa del decreto
I contribuenti invieranno la dichiarazione senza sapere se possono accedere al beneficio
Il contributo a fondo perduto perequativo richiede l’anticipo dell’invio telematico di Redditi 2021 entro il 10 settembre 2021 (termine di cui con insistenza i commercialisti e gli altri professionisti hanno chiesto la proroga), rispetto al termine del 30 novembre. In questo caso, si crea un “corto circuito” tra regole ancora da emanare e anticipo dell’adempimento dichiarativo.
Andiamo con ordine. L’articolo 1, commi da 16 a 24, del Dl 73/2021 (decreto Sostegni bis) prevede che:
a. il contributo a fondo perduto perequativo spetta ai titolari di reddito agrario, nonché ai contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel periodo d’imposta 2019;
b. il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del ministro dell’Economia;
c. l’ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto dell’Economia alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente durante il periodo di emergenza da coronavirus;
d. l’importo del contributo non può essere superiore a 150mila euro;
e. per ottenere il contributo, i contribuenti presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti chiesti;
f. l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa;
g. le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto e ogni altro elemento sono definiti con provvedimento delle Entrate; con lo stesso provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli importi dei risultati economici d’esercizio.
Le regole attuative, come anticipato, richiedono un decreto dell’Economia che dovrà fissare la percentuale da applicare alla differenza del risultato economico d’esercizio del 2020 rispetto a quello relativo al 2019 e che, verosimilmente, sarà emanato proprio alla luce dei dati delle dichiarazioni. È evidente che qualcosa non funziona. Le regole saranno fissate dopo il 10 settembre 2021, ma i contribuenti che intendono chiedere il contributo a fondo perduto perequativo dovranno presentare la dichiarazione prima, cioè al “buio”.