Controlli e liti

L’appropriazione indebita dal conto cointestato va sottoposta a tassazione

di Andrea Taglioni

La sottrazione di denaro ad opera del marito sul conto corrente cointestato con la moglie configura un’appropriazione indebita che, in quanto illecito civile, deve essere sottoposto a tassazione. A maggior ragione se, a seguito dell’accertamento giudiziale, è stato verificato che le somme depositate sul conto cointestato erano esclusivamente riconducibili alla moglie. È quanto deciso dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza 596/05/2019 ( clicca qui per consultarla ).

La vicenda, da cui trae origine la pronuncia, fa seguito all’emissione di un avviso di accertamento con il quale l’agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione, come provento illecito, le somme prelevate dal marito sul conto cointestato con il coniuge. In pratica l’Ufficio, a seguito delle vicende giudiziarie tra i coniugi, che avevano accertato e ritenuto che nel caso di specie ci fosse stata un’appropriazione indebita, avevano ritenuto che quest’ultima condotta configurasse un’attività illecita e, in quanto tale, soggetta a tassazione.

Infatti, in base alle disposizioni normative, qualsiasi manifestazione di ricchezza derivanti da atti, fatti ed attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, anche laddove non siano riconducibili in una specifica categoria reddituale prevista dall’articolo 6 del Tuir, devono essere inquadrati nella categoria dei redditi diversi e attratti a tassazione.

I giudici di primo grado, sulla base delle contestazione del contribuente, accoglievano il ricorso. Di diverso avviso, invece, è stata la Commissione tributaria regionale, che, ribaltando il precedente grado di giudizio, ha accolto pienamente il ricorso dell’Agenzia.
In prima analisi il collegio prende in esame il fatto che il versamento della moglie nel conto cointestato con il marito non integra i presupposti per configurare tale disposizione come atto di liberalità. Quest’ultima, tra l’altro, era stata esclusa anche in sede giudiziale dove era stato accertato che le somme erano di pertinenza della moglie.

Da qui la conclusione dei giudici che le somme che sono state oggetto di appropriazione indebita devono considerarsi, in quanto proventi illeciti, redditi imponibili, rientranti nella categoria dei redditi diversi e quindi, soggetti all’imposta sulle persone fisiche.

Ctr Toscana, sentenza 596/05/2019

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