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L’architetto che detiene il 25% di una Srl può amministrarla restando forfettario

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di Cristina Odorizzi

La domanda

Contribuente in regime forfettario, che svolge l’attività di architetto in forma individuale, diviene socio di capitale con una quota del 25% di una Srl, non in regime fiscale di trasparenza, che svolge attività di commercio di materiale edile. Può il contribuente svolgere anche il ruolo di amministratore unico della Srl senza uscire dal regime forfetario?
M.S. – Milano

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio per il 2019, ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfettario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014. In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

La circolare n. 9/E del 2019 ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario. È quindi necessario verificare, in primo luogo, se il contribuente ha il controllo della società, che sembra non sussistere per il fatto solo di una quota al 25 per cento. Il controllo potrebbe sussistere in presenza di controllo indiretto a mezzo di quote di altri famigliari o soggetti riconducibili al contribuente o in presenza di diritti particolari allo stesso riconosciuti dallo statuto sociale. Per qaunto attiene le attività svolte quella di architetto appartiene alla sezione Ateco M e quella di commercio materiali edili alla sezione G. Pertanto, non appare sussistere causa ostativa neppure su questo fronte.

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