Controlli e liti

L’area del «collabente» non è imponibile Imu

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di Roberto Bianchi

Il fabbricato collabente non è tassabile ai fini Imu e tanto meno l’area su cui insiste. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 10122/2019. In ambito Ici, spiega la Corte, il fabbricato accatastato come unità collabente (F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato in quanto privo di rendita, non lo è nemmeno come area edificabile sino a quando l'eventuale demolizione non restituisca autonomia all'area fabbricabile e non subentri l'imposta sul fabbricato ricostruito.

Per la Suprema Corte gli immobili collabenti devono essere esclusi dal tributo in quanto non sono fabbricati dotati di rendita e nemmeno aree fabbricabili. Tali edifici, benché inidonei a utilizzazioni produttive di reddito a causa dell'accentuato livello di degrado, restano comunque fabbricati e come tali non possono tout court essere trattati come aree fabbricabili. Nello stesso senso va la sentenza di Cassazione 23801/2017, mentre in una precedente pronuncia (5166/2013) si sosteneva la tesi di considerare fiscalmente irrilevante il manufatto fatiscente e di determinare il tributo in base alle potenzialità edificatorie dell'area sulla quale lo stesso insiste: veniva infatti sostenuta la natura patrimoniale del tributo che, dunque, prescinde dalla immediata redditività dell'asset.

Tuttavia, è la stessa lettera del’articolo 5, comma 6 del Dlgs 504/1992 che non consente di assimilare i fabbricati collabenti alle aree fabbricabili e ciò non tanto perché, come rilevato dalla Cassazione, un'area libera da cascami edilizi versa in condizione di pronta edificabilità mentre un'area impegnata da rovine esige interventi di demolizione e bonifica, ma perché non è affatto scontato che per ogni unità collabente siano state avviate le attività amministrative propedeutiche all'uso edificatorio.

La decisione è destinata ad avere un impatto non trascurabile:  gli enti locali sono infatti soliti tassare anche questi immobili a prescindere dalla carenza di redditività attestata dalle risultanze catastali.

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