Professione

L’assegno coprirà l’80% ma prima la governance deve essere completata

Come funzionano gli ammortizzatori del nuovo fondo di solidarietà per gli studi professionali

La circolare Inps 77/2021 disciplina gli aspetti legati al finanziamento del fondo di solidarietà bilaterale degli studi professionali, rimandando però a successive istruzioni il quadro riferito alle prestazioni del fondo stesso. Di fatto, i datori di lavoro non possono – al momento – attivare i sostegni previsti: questa fase di stand-by deriva dal fatto che, pur essendo stato istituito a fine 2019, il fondo non è ancora pienamente operativo. Manca, infatti, la funzionalità del comitato amministratore, ossia l’organo deputato a deliberare sulla concessione degli interventi e dei trattamenti.

Quando tutti i tasselli gestionali saranno a posto, il fondo bilaterale erogherà un assegno ordinario, a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, di importo pari alla prestazione dell’integrazione salariale, con i relativi massimali: nella pratica, il trattamento è pari all’80% della retribuzione persa, nei limiti stabiliti annualmente dall’Inps. Per l’accesso alla prestazione, le riduzioni o le sospensioni temporanee del lavoro possono avere una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile.

Inoltre, nei confronti dei datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti è previsto un ulteriore intervento, per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, per queste causali: riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà.

Nelle more, i datori di lavoro interessati - che continuano a subire le contrazioni di lavoro per la pandemia - dovrebbero poter continuare a usufruire degli ammortizzatori speciali messi in campo dai provvedimenti emergenziali, in particolare dalla legge di Bilancio 2021 (la 178/2020), fino al 30 giugno prossimo, e dal decreto Sostegni (41/2021). Sul punto sarebbe comunque auspicabile la conferma da parte dell’Inps.

Al momento, il riferimento resta la circolare 47/2020, per la quale, in assenza del comitato amministratore, gli studi che occupano più di 5 dipendenti possono accedere all’assegno ordinario con la causale Covid garantito dal Fondo di integrazione salariale (Fis) istituito presso l’Inps; mentre i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti accedono alla cassa integrazione in deroga.

Peraltro, con riguardo ai primi e con specifico riferimento all’assegno ordinario, la circolare 77 specifica che sono da considerare nei termini le domande presentate dalla data di costituzione del comitato amministratore del fondo, coincidente con la data del decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti, al più tardi, da 15 giorni prima della data medesima. Fino a quella data, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, i datori di lavoro possono continuare a presentare domanda al fondo di provenienza, ossia il Fis.

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