Adempimenti

L’assegno al nucleo rimane solo per le famiglie senza figli

I chiarimenti dell’Inps dopo l’entrata in vigore della nuova misura: assegni preclusi per le prestazioni chieste dai nonni per i nipoti a carico

di Barbara Massara

In assenza di figli per i quali spetta l’assegno unico universale, potranno comunque essere richiesti gli assegni per il nucleo familiare, ma limitatamente agli altri componenti del nucleo in possesso dei requisiti di legge.

Lo ha chiarito l’Inps nella circolare 34/2022 del 28 febbraio scorso, in cui sono spiegati gli effetti dell’introduzione dell’assegno unico universale previsto dal Dlgs 230/2021 sulla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) di cui al Dl 69/1988 e degli assegni familiari di cui al Dpr 797/1955.

La nuova misura di sostegno economico ai nuclei con figli, in vigore dal 1° marzo ha sostituito una serie di altre prestazioni economiche, tra le quali gli Anf in favore dei nuclei con figli o dei nuclei orfanili.

Ne consegue che dal 1° marzo potranno essere presentate richieste di Anf (per periodi decorrenti dallo stesso mese) esclusivamente per i nuclei familiari senza figli, mentre dalla medesima decorrenza saranno bloccate d’ufficio le prestazioni relative a domande già presentate per nuclei con almeno un figlio minore o maggiorenne inabile.

In modo più puntuale l’Inps chiarisce che la prestazione degli Anf sarà preclusa solo ai nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio che dà diritto al nuovo assegno unico universale in base all’articolo 2 del Dlgs 230/2021. Laddove, invece, nel nucleo siano presenti figli esclusi dal campo di applicazione dell’assegno unico universale (ossia di età pari o superiore a 21 anni se non disabile, o maggiorenne senza i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 230/2021), la prestazione degli Anf potrà essere richiesta in via residuale per gli altri componenti del nucleo (coniugi, fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni o a prescindere dall’età in caso di soggetto inabile, orfani di entrambi i genitori e senza diritto di pensione ai superstiti).

Qualora dal 1° marzo venga erroneamente presentata la domanda di Anf per un nucleo con figli, l’Inps nella circolare specifica poi le diverse conseguenze possibili in funzione della tipologia di figlio presente nel nucleo.

Se si tratta di figlio minore la domanda sarà automaticamente rigettata con riferimento a tutti i componenti, mentre in presenza di figlio maggiorenne a carico o di figlio disabile (a prescindere dall’età) risultante privo dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell’assegno unico universale, la domanda di Anf sarà accolta dall’Inps ma limitatamente ai soggetti diversi dai figli.

Ugualmente, puntualizza l’Istituto, qualora il figlio (non disabile) compia i 21 anni di età con conseguente uscita dal campo di applicazione dell’assegno unico universale, per quel nucleo sarà consentito richiedere i vecchi Anf sebbene limitatamente agli altri componenti (diversi dai figli) che presentano i requisiti prescritti dalla normativa.

Escono altresì dalla tutela degli assegni per il nucleo familiare le prestazioni richieste dai nonni per i nipoti a carico, in quanto sostituita dall’assegno unico universale che sarà richiesto dai genitori dei minori facenti parte del medesimo nucleo o direttamente dai nonni in caso di accasamento o collocamento etero-familiare.

Dal 1° marzo, invece, continueranno regolarmente a essere riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari in favore dei nuclei composti da coniugi (legalmente non separato), dai fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni o a prescindere dall’età in caso di soggetto inabile, orfani di entrambi i genitori e senza diritto di pensione ai superstiti.

Nel documento l’Istituto coglie, infine, l’occasione per richiamare tutte le regole che sovraintendono alla disciplina degli Anf applicabile dal 1° marzo, dall’elencazione dei soggetti beneficiari alla definizione del nucleo familiare utile ai fini della prestazione, specificando le diverse modalità di erogazione (diretta o per il tramite del datore di lavoro), nonché le casistiche in cui è ancora richiesta la specifica autorizzazione (ad esempio, nuclei con fratelli/sorelle/nipoti in possesso dei requisiti di legge).

Il perimetro

Decorrenza

Le regole riguardano le domande di Anf presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022

Beneficiari

- Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;

- lavoratori domestici e domestici somministrati;

- lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995;

- lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;

- lavoratori agricoli a pagamento diretto Anf;

- percettori di Naspi;

- percettori di Cigo/Cigs/Cigd/Cisoa/Aso/Ais/Ima;

- beneficiari di prestazioni antitubercolari;

- lavoratori in aspettativa sindacale;

- marittimi sbarcati per infortunio o malattia;

- lavoratori socialmente utili (Lsu) e Titolari di assegno Asu a carico del Fondo sociale occupazione e formazione (Fsof);

- percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell'Anf

Requisiti

Il nucleo familiare del richiedente è composto:

dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;

dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Nel nucleo familiare non deve essere presente:

a) un figlio minorenne a carico;

b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2)svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3)sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4)svolga il servizio civile universale;

c) un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età

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