L’assicurazione regalata all’associazione sportiva è spesa di pubblicità
Si ritiene che tale omaggio possa rientrare nelle spese di pubblicità previste dall’articolo 90, comma 8 della legge 289 del 2002, secondo la quale , nel tetto di 200.000 euro, sono deducibili le erogazioni in denaro o in natura a favore di associazioni sportive dilettantistiche. Il pagamento di un premio assicurativo può rientrare nel concetto di corrispettivo in natura.
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