L'esperto rispondeAdempimenti

L’associazione deve emettere fattura elettronica per la didattica verso terzi

L’esonero dall’obbligo di fatturazione riguarda solo le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei propri associati

di Giorgio Confente

La domanda

Riceviamo prestazioni didattiche, a pagamento, da un’associazione culturale non titolare di partita Iva ma con codice fiscale. All’atto del pagamento viene rilasciata una fattura e/o nota con la seguente dichiarazione: a) operazione fuori campo Iva, articolo 4, comma 4, Dpr 633/72; b) attività non commerciale, articolo 148, comma 3, Dpr 917/86. Tenendo presente che il ricevente la prestazione è un soggetto Iva e non è un associato del fornitore emittente , si chiede se lo stesso fornitore è esonerato dalla emissione della fattura elettronica ed invio allo Sdi.
A. M. - Frosinone

Sulla base delle informazioni fornite, si ritiene che l’associazione sia tenuta ad aprire la partita Iva ed emettere fattura elettronica per l’attività didattica svolta nei confronti di soggetti terzi, non associati.

Nel caso specifico, non sono pertinenti riferimenti indicati in fattura, per l’esonero dall’obbligo di fatturazione. Infatti, l’articolo 4, comma 4, del decreto Iva stabilisce che sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità...