L’associazione deve emettere fattura elettronica per la didattica verso terzi
L’esonero dall’obbligo di fatturazione riguarda solo le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei propri associati
Sulla base delle informazioni fornite, si ritiene che l’associazione sia tenuta ad aprire la partita Iva ed emettere fattura elettronica per l’attività didattica svolta nei confronti di soggetti terzi, non associati.
Nel caso specifico, non sono pertinenti riferimenti indicati in fattura, per l’esonero dall’obbligo di fatturazione. Infatti, l’articolo 4, comma 4, del decreto Iva stabilisce che sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità...