L'esperto rispondeAdempimenti

L’attestato dell’amministratore basta per il bonus del 50% sui lavori condominiali

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di Marco Zandonà

La domanda

In merito alle detrazioni dei lavori condominiali, il mio amministratore, per il 2017, mi ha certificato un importo inferiore a quanto ho effettivamente versato, in quanto non ha fatto ancora alcuni bonifici alla ditta esecutrice delle opere. L’anno prossimo mi certificherà la residua parte, da me versata però nel 2017. Ai fini della compilazione del modello 730/2019 avrò solo la certificazione dell’amministratore relativa al 2018, ma nessun versamento da me effettuato nello stesso anno. Potrei avere problemi in caso di richiesta, da parte del fisco, di esibizione della documentazione?


Nessun problema in quanto rileva il pagamento da parte dell’amministratore e non il pagamento del singolo condomino. Pertanto, le spese pagate dall’amministratore nel 2018 rileveranno in dichiarazione dei redditi a partire dalla dichiarazione del 2019.
L’amministratore, in ogni caso, rilascerà specifica nuova attestazione ai singolo condomino anche nei primi mesi del 2019, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2018. Nell’ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia su parti comuni condominiali di edifici residenziali, i singoli condòmini possono fruire delle detrazioni fiscali dall’Irpef del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 205/2017, legge di Bilancio per il 2018). Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio a prescindere dalla data di fatturazione dei lavori o da quella di esecuzione degli stessi. L’agevolazione fiscale spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputata da parte dell’amministratore in base alla tabella millesimale. Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’agenzia delle Entrate, sussiste ogni anno l’obbligo a carico dell’amministratore di trasmettere in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio stesso, con riferimento alle spese che danno diritto a detrazioni, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali (m1° dicembre 2016) e devono essere forniti l’elenco degli interventi effettuati sui condomini gestititi dall’amministratore e, per ogni intervento: codice fiscale del condominio; il tipo di intervento; costo complessivo dell’intervento; l’elenco delle unità immobiliari interessate dall’intervento, indicando per ognuna i codici fiscali dei possessori o detentori beneficiari della detrazione con la quota di spesa attribuita a ciascuno. Va evidenziato altresì se la quota imputata è stata effettivamente versata. In caso di inosservanza di tale adempimento, in ogni caso i condomini non perdono il diritto alla detrazione ma provvederanno ad integrare la dichiarazione dei redditi con l’importo detraibile indicato nell’attestazione rilasciata dall’amministratore (anche nel 2019 nel caso di specie con riferimento alle spese sostenute nel 2018.

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