Adempimenti

L’attestazione Sal assorbe gli altri certificati

La semplificazione non vale con le agevolazioni super eco bonus e super sisma bonus

di Luca De Stefani

Non serve la pec e la dichiarazione del direttore dei lavori del raggiungimento del 30% dell’intervento al 30 settembre 2022, se il contribuente esercita l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura e, pertanto, viene predisposta dal tecnico abilitato l’attestazione che «assevera il raggiungimento del 30 per cento del SAL».

A chiarirlo è la circolare del 6 ottobre 2022 n. 33/E, paragrafo 7, ma si ritiene che questo esonero non possa valere se questa asseverazione riguarda solo gli interventi del super ecobonus (con invio all’Enea) ovvero solo quelli del super sisma bonus (con presentazione al Sue), nei cantieri dove vengono effettuati lavori agevolati con entrambe queste agevolazioni.

Secondo l’agenzia delle Entrate, se il contribuente esercita l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per un Sal di almeno il 30% «l’attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30 per cento del SAL assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori» per la suddetta proroga.

Questo chiarimento è apprezzabile, in quanto, per giustificata prudenza e nell’assenza di altre indicazioni di prassi, molti direttori dei lavori hanno seguito le indicazioni del parere 1/2022 di settembre 2022 della Commissione di monitoraggio, effettuando l’autodichiarazione ivi prevista, anche nei suddetti casi. Ma si ritiene, però, che l’esonero previsto dalle Entrate non possa valere in caso di lavori agevolati sia con il super ecobonus che con il super sisma bonus, ma possa valere solo nel caso in cui l’asseverazione del Sal ai fini dell’opzione sia riferita al super ecobonus (Enea), in assenza di altri lavori agevolati con il super bonus ovvero nel caso in cui l’asseverazione del Sal ai fini dell’opzione sia riferita al super sisma bonus (Sue), in assenza di altri lavori agevolati con il super bonus.

I due calcoli, infatti, sono differenti. Mentre il 30% del 30 settembre deve considerare tutti i lavori eco, sisma e trainati al 110% (oltre che, per scelta, i bonus minori e quelli non agevolati), i 30% dei Sal ai fini delle opzioni hanno calcoli separati tra eco e sisma. In pratica, non è sufficiente, ad esempio, certificare il raggiungimento del 30% dei lavori di adeguamento sismico per beneficiare della proroga su tali lavori (ad esempio, con la presentazione al Sue dell’asseverazione del Sal), «in mancanza del raggiungimento del 30% dei lavori complessivamente considerati (inclusi quindi i lavori di riqualificazione energetica al 110% ed, eventualmente, tutti gli altri lavori)» (nota dell’Ordine dei dottori commercialisti di Padova del 21 settembre 2022).

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