L’attività svolta dalla residenza per anziani è sempre esente Iva
Indipendentemente dall’ottenimento di sovvenzioni pubbliche, l’attività dei centri residenziali per anziani rientra nel regime di esenzione da Iva previsto per le prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza sociale. In tale linea il Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, n. 21), prevede l’esenzione dall’Iva delle prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, ivi comprese anche le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e tutte le altre prestazioni aventi natura accessoria.
In particolare, con la risoluzione 1/E del 2002, l’agenzia delle Entrate ha avuto modo di affermare che l’esenzione dall’Iva si rende applicabile oltre che alle prestazioni rese agli utenti, anche nei confronti di un Comune che, a sua volta, intratteneva il rapporto finale con l’utente e ciò in virtù del carattere oggettivo della norma.
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