Controlli e liti

L’avviso bonario si può impugnare in sede tributaria

L’ordinanza 3466/2021: deve essere valutata caso per caso l’opportunità di attendere la notifica della cartella

di Laura Ambrosi

L’avviso bonario è un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario anche se non rientra espressamente nell’elenco della norma: si tratta, infatti, di un provvedimento contenente una compiuta pretesa impositiva. A confermare questo principio è la Cassazione con l’ordinanza 3466 depositata l’11 febbraio.

Una società proponeva ricorso avverso la comunicazione di irregolarità trasmessa dall’agenzia delle Entrate in esito al controllo automatizzato (articolo 36 bis Dpr 600/73).

Entrambi i giudici di merito dichiaravano inammissibile il gravame ritenendo la comunicazione di irregolarità esclusa dagli atti autonomamente impugnabili indicati nell’articolo 19 Dlgs 546/92.

La contribuente ricorreva così per Cassazione lamentando un’errata applicazione della norma.

La Suprema corte ha ritenuto fondato il ricorso. I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che secondo un consolidato orientamento, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’articolo 19 del decreto sul processo tributario, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, al fine di rispettare i principi costituzionali di tutela del contribuente (articoli 24 e 53 della Costituzione) e di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione).

Da ciò consegue che è facoltà e non obbligo del contribuente di ricorrere al giudice tributario anche avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore volti a una ben individuata pretesa tributaria.

L’interessato, infatti, può impugnare il provvedimento senza necessità di attendere la successiva notifica di un atto espressamente indicato nel predetto elenco.

Con riferimento alla comunicazione conseguente al controllo automatizzato, la Suprema corte già in passato ha affermato che trattandosi di una missiva che in concreto contiene una pretesa impositiva compiuta è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario (Cassazione 7344/2012, 3315/2016). Da qui la conferma dell’ammissibilità del ricorso proposto dalla società.

L’impugnabilità dell’avviso bonario confermata con la sentenza merita una riflessione di ordine pratico. In concreto, infatti, la proposizione del ricorso avverso tale atto, non sospende la notifica della successiva cartella di pagamento che una volta ricevuta prudenzialmente converrebbe impugnare nei termini (entro 60 giorni). Sebbene si tratti di un atto “conseguente” a un altro già impugnato, infatti, è verosimile che in assenza di ricorso le somme pretese con la cartella di pagamento divengano definitivamente dovute.

Ne consegue così che se il contribuente ha già impugnato l’avviso bonario e il relativo giudizio è ancora pendente, una volta ricevuta anche la cartella di pagamento deve proporre ricorso nei termini.

Si incardinano pertanto due distinti processi (uno per l’avviso bonario e uno per la cartella) per i quali sono dovuti due contributi unificati e relative spese.

Alla luce di tale considerazione, pur non esistendo un’unica regola valida per ogni ipotesi, forse conviene valutare caso per caso l'opportunità di impugnare già l’avviso bonario ovvero attendere la notifica della successiva cartella.

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